Aiuti di Stato: Bruxelles proroga Quadro temporaneo per aiuti di importo limitato e flessibilità contro caro energia
La Commissione europea propone di prorogare fino al 30 giugno 2024 le disposizioni che consentono agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato e aiuti per compensare gli elevati prezzi dell'energia. Ripercorriamo le evoluzioni del Temporary Framework Ucraina e del Quadro di crisi e transizione con le ultime novità.
Il quadro temporaneo di crisi e transizione e le modifiche al regolamento GBER
Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato il Quadro temporaneo di crisi in materia di aiuti di Stato (Temporary Crisis Framework) per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme UE per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.
Tramite il Quadro temporaneo aiuti di Stato guerra Ucraina, Bruxelles ha messo in campo tre tipi di aiuto:
- Aiuti di importo limitato: regimi di aiuto che permettono di concedere agevolazioni, fino a 35mila euro alle imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400mila euro a quelle che operano negli altri comparti, in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette, e che non sono necessariamente collegati all'aumento dei prezzi dell'energia, poiché la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l'economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento;
- Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati: uno strumento che permette ai Paesi UE di fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di erogare prestiti alle le imprese colpite dalla crisi, e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati;
- Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia: aiuti con cui gli Stati membri possono compensare parzialmente le imprese, in particolare quelle a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti agli aumenti dei prezzi di gas ed elettricità. In questo caso l’aiuto complessivo per beneficiario, che può essere concesso in qualsiasi forma, non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento.
Il Quadro temporaneo Ucraina doveva rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2022 per le misure di sostegno alla liquidità e le misure a copertura dell'aumento dei costi energetici.
Dato il perdurare della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze, il 20 luglio 2022 la Commissione ha presentato emendamenti mirati al Temporary Crisis Framework per sostenere gli investimenti in grado di rafforzare l'indipendenza energetica europea, che comprendono gare semplificate per le energie rinnovabili, l’istituzione di nuovi regimi basati su gare d'appalto, misure di sostegno ai progetti (senza gare d'appalto) con determinati limiti alla quota del sostegno pubblico per investimento e specifici bonus per le PMI e per soluzioni particolarmente efficienti dal punto di vista energetico.
Rispetto alla prima versione del Temporary Framework Ucraina, inoltre, con gli emendamenti di luglio 2022 la Commissione ha previsto un innalzamento dei massimali di aiuto: se nella prima versione gli aiuti di importo limitato potevano arrivare a 35mila per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, con gli emendamenti di luglio si è saliti a 62mila e 75mila euro; idem per le aziende operanti negli altri settori, per cui il massimale è salito da 400mila e 500mila euro.
Per entrambe le nuove sezioni previste dal Temporary framework (le misure per semplificare gli investimenti nelle energie rinnovabili e per accelerare la diversificazione energetica) gli aiuti potevano essere concessi fino al 30 giugno 2023.
Il 28 ottobre 2022 si è aggiunta una nuova proroga al 31 dicembre 2023 del Quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di stato. Inoltre, gli emendamenti proposti a ottobre prevedono:
- un aumento dei massimali fissati per gli aiuti di importo limitato: fino a 250mila e 300mila euro per le imprese operanti, rispettivamente, nel settore dell'agricoltura e in quello della pesca e dell'acquacoltura; fino a 2 milioni di euro per le aziende attive in tutti gli altri settori;
- l’introduzione di una maggiore flessibilità per il sostegno alla liquidità alle aziende del settore energetico;
- un sostegno economico più flessibile anche per i settori a forte consumo di energia;
- l'introduzione di nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854.
Link emendamenti 28 ottobre 2022 - Comunicazione della Commissione 2022/C 426/01
Si tratta però solo di alcune delle misure principali previste nell’ambito del Temporary Framework. Per approfondire ulteriormente il tema si rimanda a questo articolo.
Arriviamo così a quest’anno. Il 9 marzo 2023 la Commissione si è mossa su due piani.
Ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il Temporary framework adottato il 23 marzo 2022 a sostegno dell'economia nel contesto della guerra in Ucraina - quello poi emendato il 20 luglio e il 28 ottobre 2022 alla luce della crisi energetica e delle spinte inflazionistiche - e lo ha modificato con l'introduzione di norme volte a facilitare il sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia e gli investimenti che contribuiscono alla decarbonizzazione dell'industria, il cosiddetto Quadro di crisi e transizione.
Il Quadro di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023:
- semplifica le condizioni per la concessione di aiuti a favore di piccoli progetti e di tecnologie meno mature, come l'idrogeno rinnovabile, eliminando la necessità di una procedura di gara competitiva;
- amplia le possibilità di sostegno per la diffusione di tutti i tipi di fonti energetiche rinnovabili;
- amplia le possibilità di supporto alla decarbonizzazione dei processi industriali attraverso il ricorso a combustibili derivati dall'idrogeno;
- prevede massimali di aiuto più elevati e calcoli dell'aiuto semplificati.
Il nuovo Quadro ammette, a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025, gli aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.
Si tratta, anche in questo caso, di alcune delle misure previste dalle nuove regole; per conoscere in modo più approfondito le regole del Quadro di crisi e transizione e consultare la comunicazione completa della Commissione si rimanda a questo articolo e a questo articolo.
Il Quadro di crisi e transizione sostituisce dal 9 marzo 2023 il precedente quadro temporaneo di crisi. Ma non del tutto. Le ulteriori disposizioni del Quadro temporaneo per far fronte alla crisi Ucraina - relative agli aiuti di importo limitato, al sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, agli aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia, alle misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica - più legate alla situazione di crisi immediata, rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2023.
Eccoci ora alla nuova proroga disposta dalla Commissione europea il 20 novembre 2023, con cui Bruxelles ha adottato un emendamento al Quadro temporaneo di crisi e transizione che prolunga di 6 mesi (dal 31 dicembre al 30 giugno 2024) le disposizioni che consentono agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato e gli aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia.
Quindi, anziché scadere a fine 2023, si prorogano fino al 30 giugno 2024:
- gli aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro), vale a dire gli aiuti, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall'attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni. Salgono i massimali di aiuto previsti per gli importi di aiuto limitato: da 250mila a 280mila euro per il settore agricolo; da 300mila a 335mila euro per i settori della pesca e dell'acquacoltura; da 2 milioni a 2,25 milioni di euro per tutti gli altri settori;
- gli aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (sezione 2.4 del quadro), ovvero gli aiuti che gli Stati membri possono continuare a fornire coprendo in parte i costi energetici aggiuntivi ma solo nella misura in cui i prezzi dell’energia superino significativamente i livelli pre-crisi.
Nessuna proroga invece per le altre misure, ovvero quelle previste dalle sezioni 2.2 e 2.3, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, e dalla sezione 2.7, che riguarda le misure volte a sostenere la riduzione della domanda elettrica. Di conseguenza, queste misure scadono il 31 dicembre 2023.
Nessun cambiamento anche per gli aiuti previsti dal Quadro di crisi e transizione per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia (sezione 2.5), per favorire la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica (sezione 2.6) e per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (sezione 2.8). Tali sezioni, non essendo interessate dall’emendamento del 20 novembre, rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Foto di Andreas Lischka da Pixabay