Legge regionale n. 33 del 2 agosto 2018: istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
Reddito di libertà
Il reddito di libertà (RDL) è una misura specifica di sostegno per favorire, attraverso l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povertà, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati.
Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno garantito dalla presente legge, si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.
Il RDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.
Intese e protocolli tra Regione e imprese
La Regione può attivare intese e protocolli con i ministeri competenti e con le associazioni datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza.
La Regione, inoltre, può prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di violenza.
Requisiti e condizioni di accesso
Possono accedere alle misure previste dalla legge le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza, così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011).
Ai fini della legge la condizione di donna vittima di violenza è certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai servizi sociali del comune di nuovo domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza. I servizi sociali si raccordano con i centri antiviolenza o con le case di accoglienza istituiti ai sensi della legge regionale n. 8 del 2007.
Procedimento
La domanda di accesso al RDL è presentata al comune di residenza o al comune in cui si è stabilito il domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza; la procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.
Fondo regionale per il reddito di libertà e misure collegate
Per le finalità della legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito di libertà" nel quale confluiscono le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.
Esenzione dal pagamento delle imposte
Le imprese individuali la cui titolare è una donna vittima di violenza possono, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.
Norma finanziaria
Per le finalità di cui alla legge è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000.