Regolamento per l’assegnazione agli Enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).
Destinatari
Sono destinatari dei finanziamenti gli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, siano:
- a) Comuni singoli;
- b) enti capofila di gestioni associate tra Comuni non partecipanti all’Unione territoriale intercomunale (di seguito Unione) di riferimento, tra Unioni e tra Unioni e Comuni non partecipanti all’Unione di riferimento, per conto degli enti stessi.
- c) Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che vi partecipano, fatti salvi diversi accordi fra Comuni e Unione di riferimento.
Beneficiari
Sono soggetti beneficiari dei contributi:
- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).
Interventi ammissibili
Con i contributi gli enti locali rimborsano le spese sostenute dai cittadini per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica nonché per eventuali spese professionali connesse.
I sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza. Rientrano tra gli interventi:
- a) installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, impianti di videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- b) acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte.
Agevolazione
L’importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a euro 3.000, IVA inclusa. Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a euro 1.000, IVA inclusa. Il contributo erogabile è pari al 50% della spesa ammessa e, pertanto, non potrà essere superiore a euro 1.500 e inferiore a euro 500. Il contributo non è cumulabile con altri contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.
Tempi
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento trasmettono, via PEC, apposita domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di gestioni associate, dal legale rappresentante dell'ente capofila, al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza.
Entro il 30 aprile di ogni anno gli enti locali beneficiari dei finanziamenti adottano ed emanano, a pena di decadenza, apposito bando e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e ne danno contestuale comunicazione al Servizio regionale competente.