Scopo principale del programma è combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea.
Obiettivi del programma
Gli obiettivi generali del programma sono:
- a) tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
- b) sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
Gli obiettivi specifici del programma sono:
- a) prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;
- b) favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda i fondi in regime di gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione;
- c) fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.
Soggetti ammissibili
Sono ammessi nell’ambito del programma i soggetti seguenti:
- a) le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi del progrmma e che sono stabilite in:
i) uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; oppure
ii) un paese terzo associato al programma; oppure
iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro; - b) gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in:
i) uno Stato membro; oppure
ii) un paese terzo associato al programma; oppure
iii) un paese terzo elencato in un programma di lavoro; - c) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.
I soggetti stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, sono eccezionalmente ammessi nell’ambito del programma ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. In linea di principio, tali soggetti dovrebbero sostenere i costi di partecipazione, salvo in casi che devono essere debitamente giustificati nel programma di lavoro.
Azioni ammissibili
Possono essere considerate ammissibili al finanziamento le azioni dirette a:
- a) fornire conoscenze tecniche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;
- b) potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;
- c) fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illecite;
- d) rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e la sorveglianza delle attività di intelligence;
- e) organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull’analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione;
- f) qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici del programma.
Quando l’azione da sovvenzionare prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione garantisce che l’attrezzatura finanziata sia idonea al fine di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Forme di finanziamento
Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni e appalti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Il programma può concedere finanziamenti per le azioni realizzate in conformità del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per coprire i tipi di costi di cui all’elenco indicativo contenuto nell’allegato I del regolamento.
Quando l’azione sovvenzionata prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione predispone, se del caso, un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi dell’Unione.
Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera l’80% dei costi ammissibili. I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, che sono definiti nei programmi di lavoro, e tali finanziamenti non superano il 90% dei costi ammissibili.
Budget
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di euro a prezzi correnti.