Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è stato istituito dall'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto ministeriale n. 679 del 24 luglio 2019 sono state approvate nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, con particolare riferimento agli interventi a valere sul FIRST.
A seguito di un profondo processo di rivisitazione dell’impianto normativo per il finanziamento dei progetti di ricerca avviato dal decreto legislativo n. 83 del 2012, il MIUR ha stabilito nuove procedure per regolare l’utilizzo e la gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).
Decreto Ministeriale n. 593-2016 – Agevolazioni finanziarie
Con il decreto ministeriale n. 593 del 2016 sono state approvate le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal dl n. 83 del 2012, in forma di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, voucher di innovazione e credito di imposta, a valere sulle disponibilità del FIRST, ripartite con decreto MIUR di concerto con il MEF, e a valere su altri fondi gestiti dal Ministero.
Le Linee di intervento si articolano in:
- Linea di intervento 1: interventi di ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano, trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa;
- Linea di intervento 2: appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
- Linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale (social innovation), prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
- Linea di intervento 4: interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.
In linea generale i soggetti ammissibili agli interventi sono le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti previsti dai bandi.
Per iniziative volte a rispondere a grandi sfide riferite a settori strategici per il Paese, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di R&S mediante appalti pubblici pre-commerciali aperti alle imprese, in forma singola o associata, alle università, agli enti pubblici di ricerca e agli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
Nel caso degli spin off per attività di ricerca, invece, le domande possono essere presentate da professori e ricercatori universitari, dagli enti pubblici di ricerca, da dottorandi e titolari di assegni di ricerca.
Le tematiche, i limiti di costo, i criteri di selezione dei progetti, le modalità per la presentazione delle domande e i termini per la conclusione delle attività di valutazione sono definiti nei singoli bandi.
In caso di esito positivo, il Ministero adotta il decreto di concessione delle agevolazioni e le erogazioni sono effettuate con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attività.
Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di:
- perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, compreso il fallimento del soggetto beneficiario o l'apertura di altra procedura concorsuale;
- morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- mancata realizzazione del progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- altri casi previsti dai singoli avvisi.
Decreto n. 2759-2017 - Linee guida per le agevolazioni finanziarie
Con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca n. 2759 del 13 ottobre 2017, pubblicato il 12 dicembre 2017 in Gazzetta ufficiale, il MIUR ha approvato le Linee guida al decreto n. 593 del 2016 per la concessione di agevolazioni finanziarie.
Interventi ammissibili
Il decreto conferma le quattro linee di intervento previste dal decreto n. 593-2016 e specifica che tali linee si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:
- a) ricerca fondamentale, diretta a sostenere l'avanzamento della conoscenza;
- b) ricerca industriale, comprese eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
- c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
- d) azioni di innovazione sociale (social Innovation);
- e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
- f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale, incluse anche non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali;
- f-bis) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.
Beneficiari
Per quanto riguarda i soggetti ammissibili agli interventi, oltre a fare riferimento alle imprese, alle università, agli enti e agli organismi di ricerca, già individuati quali beneficiari nel decreto del 2016, il provvedimento cita le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593-.1993, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449-1997, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purchè residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Ulteriori requisiti vengono dettagliati per le imprese, le quali non devono rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, né tra le imprese in difficoltà secondo la definizione dell'art. 2 del regolamento UE 651/2014 e nel rispetto della Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
Spese ammesse e intensità di aiuto
I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo rientrano nelle seguenti categorie:
- a) spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonchè costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e non supera:
- a) il 100% dei costi ammissibili, per la ricerca fondamentale;
- b) il 50% dei costi ammissibili, per la ricerca industriale;
- c) il 25% dei costi ammissibili, per lo sviluppo sperimentale.
L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali, fino ad un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il progetto prevede:
- la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70% dei costi ammissibili, o
- la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Qualora i progetti di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale dovessero prevedere anche lo svolgimento di connesse attività di formazione sono altresì ammissibili i seguenti costi:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo
Il decreto ribadisce poi che il MIUR procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, per le iniziative riferite a settori strategici ed aventi rilevante impatto socio-economico per il Paese.
A tali servizi non si applicano i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.
I risultati ed i benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale rimangono nella disponibilità degli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, ai quali, pertanto, spetta interamente il diritto di proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca; salvo che la singola procedura di gara preveda forme di condivisione della proprietà intellettuale tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori.
Possono partecipare alla gara:
- le imprese, in forma singola o associata;
- le università;
- gli enti pubblici di ricerca;
- gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
Il concorrente, inoltre, deve essere in possesso di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.
Il MIUR, al fine di soddisfare specifici fabbisogni di innovazione, si riserva di condividere la gestione delle procedure di appalto pubblico pre-commerciale con altre pubbliche amministrazioni, previa stipula di accordi. Tali accordi determinano l'onere finanziario a carico delle parti titolari della procedura. In ogni caso, il responsabile del procedimento è nominato dal MIUR.
Social Innovation
Al fine di agevolare interventi diretti a sostenere lo sviluppo di una cultura di "lnnovazione Sociale" mediante la presentazione di idee progettuali tecnologicamente innovative, come soluzione di specifiche problematiche relative ad esigenze di carattere sociale, possono essere considerati soggetti ammissibili anche le persone fisiche.
Ove i singoli bandi/avvisi prevedano la presentazione di progetti di Innovazione Sociale in collegamento con un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con una Università o un Ente pubblico di ricerca al fine di realizzare un percorso formativo attraverso interventi di carattere applicativo, ai soggetti "persone fisiche" sarà riconosciuto un contributo alla spesa - a rimborso delle attività rese sul progetto - configurabile quale borsa di studio a sostegno delle attività di ricerca.
Spin off per attività di ricerca
I professori e i ricercatori universitari, il personale di ricerca dipendente degli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593-1993, e ss.mm.ii., i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449-1997, possono presentare al MIUR una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 60, comma 4, lettera f- bis) del decreto-legge n. 83/2012.
I soggetti proponenti sono obbligati, prima della decretazione della concessione delle agevolazioni, a costituirsi in società e, comunque, entro oltre 30 giorni da una formale richiesta del MIUR.
Le procedure e le modalità di inoltro della domanda, i criteri di valutazione, i costi ammissibili e le modalità di rendicontazione sono disciplinate da appositi bandi/avvisi.
Garanzie
Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, viene previsto che, in caso di insufficiente possesso dei requisiti economico - finanziari, le imprese (proponenti/beneficiarie) possono comunque essere ammesse (sia nella fase ex ante che in itinere), in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare ossia pari al 100% dell'importo totale di agevolazione (da concedere /concessa).
Dopo la decretazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari possono richiedere una anticipazione delle concessioni, nella misura stabilita nei singoli bandi/avvisi, in presenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Nel caso in cui vi sia un soggetto capofila, sarà quest'ultimo che provvederà a richiedere l'anticipazione della concessione previo deposito della fideiussione bancaria o polizza assicurativa accesa dal soggetto beneficiario.
I crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio delle spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi.
Progetti internazionali
Con riferimento ai progetti internazionali, le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti stessi sono stabilite dai bandi/avvisi europei, dagli accordi bilaterali o multilaterali e dalle relative specifiche procedure operative.
Qualora la valutazione e selezione dei progetti siano effettuati direttamente in sede europea, il MIUR prende degli esiti di tali valutazioni e delle graduatorie adottate e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti ammissibili agli interventi di cui al decreto ministeriale n. 593/2016.
In caso di cofinanziamento europeo dei progetti, la quota parte nazionale del finanziamento viene effettuata attingendo al fondo FIRST, mentre la quota parte europea del finanziamento viene disposta con risorse a valere sul conto IGRUE, salvo la disponibilità delle risorse in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali.
Le risorse disponibili, nazionali ed europee, vengono di norma allocate in uguali proporzioni su tutti i progetti vincitori.
Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati membri, il finanziamento in quota parte nazionale viene effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul conto IGRUE possono essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.
I singoli bandi/avvisi nazionali (integrativi dei bandi/avvisi internazionali) possono prevedere il totale finanziamento dei progetti internazionali a valere sui fondi presenti sul conto IGRUE.
Per i progetti internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale.
Le intensità di aiuto previste per i progetti internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati:
a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b):
a.1) ricerca fondamentale:
- contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
- credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.
Nel caso in cui il bando non consenta l'erogazione di un contributo nella forma di credito agevolato è possibile sostituirlo con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 30% dei costi ammissibili.
a.2) ricerca industriale:
- contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
- credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.
Nel caso in cui il bando non consenta l'erogazione di un contributo nella forma di credito agevolato è possibile sostituirlo con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 30% dei costi ammissibili.
a.3) sviluppo sperimentale:
- contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili;
- credito agevolato: 70% dei costi ammissibili.
Nel caso in cui il bando non consenta l'erogazione di un contributo nella forma di credito agevolato è possibile sostituirlo con un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 15% dei costi ammissibili.
Per i progetti internazionali presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Nel caso in cui sia previsto il credito agevolato, l'intensità di questa forma di contributo diminuisce dello stesso ammontare. È data facoltà di rinunciare alla quota di credito agevolato. Tale rinuncia non dà diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale-
b) per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:
b.1) ricerca fondamentale:
- contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili;
- credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.
b.2) ricerca industriale:
- contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili;
- credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.
b.3) sviluppo sperimentale:
- contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili;
- credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.
Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il MIUR e gli organi gestionali di dette iniziative, il MIUR può affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani.
Decreto Ministeriale n. 594-2016 – Interventi diretti per ricerca fondamentale
Il decreto ministeriale n. 594 del 2016 contiene invece le disposizioni procedurali per la selezione e la gestione dei progetti di ricerca fondamentale ammessi a valere sulle risorse del FIRST annualmente ripartite con decreto del MIUR, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
I progetti possono essere presentati dalle università e dalle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in risposta ad appositi bandi.
Le tematiche possono riguardare qualsiasi campo nell'ambito dei settori determinati dal Consiglio europeo della ricerca (ERC) e i finanziamenti sono concessi nella forma di contributo nella spesa.
Le spese ammissibili comprendono:
- personale,
- strumenti e attrezzature,
- servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica,
- altri costi di esercizio (materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);
- spese generali, nei limiti individuati dal decreto.
Le proposte vengono valutate secondo le prassi internazionali della "peer review" e sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
Decreto ministeriale n. 679 del 24 luglio 2019 - Nuove disposizioni per ricerca fondamentale
Le disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale sono state aggiornate dal MIUR con il DM n. 679-2019.
In base al decreto, i progetti possono riguardare qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori e settori individuati dall'ERC.
I singoli bandi indicano il costo massimo che può essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC.
Il sostegno finanziario è concesso unicamente nella forma del contributo alla spesa, nella misura definita dai singoli bandi.
I progetti possono essere presentati dalle università e dalle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.
La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali e non statali o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EPR che non risultino titolari (come PI o come responsabili di unità) di progetti PRIN del bando immediatamente precedente.
Le spese ammissibili comprendono:
- personale,
- strumenti e attrezzature,
- servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica,
- altri costi di esercizio (materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);
- spese generali, nei limiti individuati dal decreto.
Le modalità di valutazione seguono la prassi internazionale della peer review.