Bolzano: tirocini formativi e di orientamento

Agevolazione
Locale
Soggetto gestore
Provincia Autonoma di Bolzano

Descrizione

Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale tedesca e italiana.

Criteri per i tirocini formativi e di orientamento attivati dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale

Lo scopo dei tirocini formativi e di orientamento favoriti dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale è favorire l’orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali, nonché integrare la formazione al lavoro e sul lavoro con misure di accompagnamento.

I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici (soggetti ospitanti).

I soggetti ospitanti possono attivare contemporaneamente più tirocini, nel rispetto dei seguenti limiti espressi in rapporto al numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Soggetti beneficiari

I tirocini sono destinati prioritariamente a persone residenti o stabilmente domiciliate in provincia di Bolzano. Hanno diritto ad essere ammesse ai tirocini le persone in età lavorativa, inoccupate o disoccupate, appartenenti a una delle seguenti categorie:

  • persone socialmente svantaggiate
    - persone che erano o sono affette da dipendenze e sono in terapia (alcolisti, tossicodipendenti, giocatori patologici o persone affette da disturbi alimentari in terapia;
    - soggetti in trattamento psichiatrico
    - persone con disabilità fisiche o mentali
    - soggetti in situazione di disagio sociofamiliare in carico a un servizio socio-sanitario
    - ex detenuti
    - persone condannate con sentenza passata in giudicato, detenute o in libertà, che hanno presentato istanza di concessione di misure alternative alla detenzione o di prosecuzione di misure già in atto
    - persone richiedenti protezione internazionale, titolari dello status di rifugiata o rifugiato e persone ammesse alla protezione sussidiaria ai sensi del DPR 12 gennaio 2015, n. 21, e successive modifiche, nonché persone titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche
    - vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali (ad esempio persone costrette a prostituirsi)
    - vittime della tratta di esseri umani ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
  • giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, per i quali gli operatori delle Direzioni, in raccordo con la rete costituita dai vari servizi del settore operanti sul territorio (Servizi sanitari, psicologici e neurologici, sociali e altri), ritengono opportuna un’esperienza di orientamento professionale finalizzata al rientro nel sistema scolastico-formativo
  • persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro
    - persone inoccupate o disoccupate da almeno sei mesi, inserite in un progetto formativo e di orientamento, anche individualizzato; in caso di estremo disagio occupazionale gli operatori delle Direzioni possono derogare al predetto limite minimo di sei mesi
    - persone di età superiore a 26 anni, anche se non disoccupate da almeno sei mesi, che devono riqualificarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

La durata minima dei tirocini è di due mesi, ad eccezione dei tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese. 

La durata massima dei tirocini è di 500 ore. Per consentire il completamento del progetto formativo individuale le Direzioni, su richiesta del soggetto ospitante, possono concedere il rinnovo del tirocinio, per non più di due volte. La durata massima del progetto formativo complessivo non può superare i 24 mesi.

Criteri per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro

I tirocini, promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate hanno lo scopo di promuoverne l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, offrendo loro un sostegno e la prospettiva concreta di trasformare il tirocinio, al termine dello stesso, in un contratto di lavoro subordinato.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in ambito lavorativo; il tirocinio non può configurare un rapporto di lavoro.

I tirocini possono essere svolti presso persone fisiche, aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici (soggetti ospitanti).

I soggetti ospitanti possono attivare contemporaneamente più tirocini, nel rispetto dei seguenti limiti espressi in rapporto al numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato

Soggetti beneficiari

I tirocini sono offerti dai Centri di mediazione lavoro della Ripartizione Lavoro a persone che hanno almeno 15 anni di età e appartengono a una delle seguenti categorie:

  • persone disoccupate da almeno 6 mesi
  • lavoratrici e lavoratori migranti che si spostano o si sono spostati all’interno dell’Unione Europea o che per motivi di lavoro stabiliscono la loro residenza in uno degli Stati Membri
  • persone che appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro dell’Unione Europea e che devono migliorare le loro conoscenze linguistiche, il loro profilo professionale o la loro esperienza lavorativa, al fine di trovare un’occupazione
  • persone che desiderano iniziare a lavorare o vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro dopo almeno due anni di inattività e che non hanno frequentato alcun corso di formazione o di formazione continua, in particolare coloro che hanno rinunciato al proprio lavoro a causa dell’impossibilità di conciliarlo con le esigenze della propria vita familiare
  • persone adulte che vivono sole, con uno o più figli a carico
  • persone che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, o formazione equiparata, e non hanno un lavoro
  • persone di età superiore ai 50 anni che non hanno un lavoro
  • persone che, ai sensi della normativa statale, sono o sono state riconosciute affette da dipendenza da sostanze (per esempio alcolisti o tossicodipendenti)
  • persone detenute o internate negli istituti penitenziari e le persone condannate e internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, che non hanno ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito da quando sono stati sottoposti alla pena detentiva o ad altra sanzione penale
  • minorenni in età lavorativa in situazioni di disagio familiare
  • titolari dello status di rifugiata o rifugiato, persone richiedenti asilo e persone cui è stata riconosciuta la protezione internazionale
  • vittime della tratta di esseri umani ai sensi del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 24
  • persone in possesso della certificazione di invalidità emessa dalla competente Commissione medica, ovvero
    - persone invalide del lavoro con un’invalidità accertata pari o superiore al 34%
    - persone invalide civili con un’invalidità accertata pari o superiore al 46%
  • persone per le quali gli enti pubblici competenti hanno accertato una grave menomazione psichica o mentale e che si trovano in una delle seguenti situazioni
    - sono state ricoverate in ospedali o strutture psichiatriche, anche a seguito di provvedimenti giudiziari
    - sono in trattamento psichiatrico.

La durata minima dei tirocini è di due mesi.

I tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente hanno una durata minima ridotta pari a un mese.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Sociale - No Profit - Altro
Finalita'
Formazione, Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Provincia:
  • Bolzano

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Premi e Borse

Criteri per i tirocini formativi e di orientamento attivati dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale

Alle tirocinanti e ai tirocinanti che hanno maturato almeno 40 ore di effettiva presenza presso il soggetto ospitante sono corrisposti, per ogni ora di effettiva presenza:

  • 3,00 euro, se minori di 18 anni
  • 4,00 euro, se maggiorenni.

Gli importi sono maggiorati di 1,50 euro all’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza/domicilio o se la distanza all’interno dello stesso comune supera i 5 km.

Criteri per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro

Il contributo è concesso per un importo pari all‘80% dell’indennità di partecipazione pagata alla tirocinante o al tirocinante e fino all’importo massimo di 400 euro mensili.

Tempistica investimento

Criteri per i tirocini formativi e di orientamento attivati dalle Direzioni provinciali della Formazione professionale

I singoli tirocini formativi e di orientamento sono attivati periodicamente in base alle richieste pervenute e nel limite delle risorse economiche disponibili.

Criteri per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo promossi dalla Ripartizione Lavoro a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro

La tirocinante o il tirocinante deve presentare istanza di liquidazione dell’assegno di frequenza entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla fine del tirocinio.

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