Trento: assegni di studio e facilitazioni di viaggio - LP n. 5-2006
Descrizione
Bando per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 72 e 76 della legge provinciale n. 5-2006 - Anno scolastico e formativo 2011/12.
Assegno di studio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006 e assegno di studio di cui all’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
Possono beneficiare dell’assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.
Per l’ammissione all’assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
A) essere residente in provincia di Trento;
B) avere un’età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012;
C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico o formativo a cui si riferisce l’intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l’intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;
D) sostenere, nell’anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l’assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell’allegato D);
F) per i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.
Facilitazioni di viaggio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.
In particolare possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in provincia di Trento e di età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo cui si riferisce l’intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012.
La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
Beneficiari e Finalitá
- Trento
Incentivi e Spese
Assegno di studio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
L’assegno di studio è concesso fino all’ammontare massimo di 5.000 euro. Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell’assegno di studio spettante in base alla graduatoria, da erogare entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l’intero importo nel caso di mancata erogazione dell’acconto, sono liquidati a seguito dell’accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.
Assegno di studio di cui all’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
L’assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di 50 euro alla misura massima di:
- 600 euro per la scuola primaria;
- 700 euro per la scuola secondaria di primo grado;
- 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado.
Facilitazioni di viaggio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
Il beneficio è concesso fino all’importo massimo di euro 400 per un figlio e di euro 700 per due o più figli.
La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell’accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.
Tempistica investimento
La domanda può essere presentata entro il 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale.
Note Adempimenti
L’ente territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta tenendo conto della condizione economica familiare, e del merito scolastico, individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell’anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.
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