Trento: assegno di cura - Lp n. 15-2012
Descrizione
L’assegno di cura è un intervento assistenziale orientato a favorire la permanenza dell'assistito al proprio domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale.
Sono destinatari dell’assegno di cura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- residenti in provincia di Trento ininterrottamente da almeno tre anni, salvo per i soggetti minorenni, per i quali il requisito deve essere posseduto dal minore oppure da uno dei due genitori;
- già titolari di indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale n. 7/1998 o di analoga prestazione concessa per l’assistenza personale continua oppure aver presentato, anche contestualmente, la relativa domanda;
- condizione economica del nucleo familiare di riferimento, valutata secondo le modalità e i criteri indicati dall’Allegato 2 dell'avviso (vedi Links), e non superiore ai limiti stabiliti dal medesimo;
- condizione di non autosufficienza accertata secondo le modalità e i criteri indicati dall’Allegato 3 dell'avviso (vedi Links).
Per analoga prestazione concessa per l’assistenza personale continua si intendono:
- gli assegni per l’assistenza personale continuativa di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
- le indennità concesse agli invalidi di guerra e superstiti ai sensi del D.P.R. n. 915 del 1978;
- indennità di assistenza e di accompagnamento a favore di soggetti affetti da infermità per cause di servizio di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973 e alla legge n. 9 del 1980.
Beneficiari e Finalitá
- Trentino-Alto Adige
Incentivi e Spese
L’assegno di cura è stabilito nella seguente misura:
- Gravità livello 1: €80 (assegno intero), €80 (assegno ridotto);
- Gravità livello 2: €250 (assegno intero), €125 (assegno ridotto);
- Gravità livello 3: €500 (assegno intero), €250 (assegno ridotto);
- Gravità livello 4: €800 (assegno intero), €400 (assegno ridotto).
Tempistica investimento
La domanda è presentata all’Agenzia provinciale per la previdenza integrativa, anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall’articolo 34 della L.P. 23/92 o degli istituti di patronato ed assistenza sociale. La domanda è sottoscritta:
- dalla persona non autosufficiente;
- se il richiedente è minorenne, da uno dei genitori con il quale il richiedente risiede, o da chi esercita la potestà genitoriale (D.P.R. 445/2000 art. 5);
- se il richiedente è un minore affidato, dall’affidatario;
- se il richiedente è interdetto, dal tutore (D.P.R. 445/00 art. 5);
- se il richiedente è inabilitato, dallo stesso con l’assistenza del curatore (D.P.R. 445/00 art. 5);
- in caso di nomina di un amministratore di sostegno, dallo stesso purché gli sia stato conferito il
relativo potere; - se il richiedente è impossibilitato a firmare per ragioni connesse a motivi di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (D.P.R. 445/2000 art. 4, comma 2).
Il richiedente dell’assegno di cura può simultaneamente presentare domanda per l’accertamento dell’invalidità civile (L.P. 7/98) ai fini dell’ottenimento dell’indennità di accompagnamento. Il diniego della concessione della medesima indennità vale anche quale diniego per la concessione dell’assegno.
Note Adempimenti
L’assistenza a favore delle persone titolari dell’assegno di cura consiste in servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo domiciliare o ambulatoriale o semiresidenziale. Può essere erogata attraverso:
a) Persone fisiche “assistenti familiari”
Sono considerate accreditate, ai fini dell’assegno di cura, le assistenti familiari (cd. “badanti”) iscritte nell’apposito Registro disciplinato con deliberazione della Giunta Provinciale.
b) Soggetti accreditati
Gli enti autorizzati e accreditati ai sensi della vigente normativa.
c) Familiari
Coniuge – convivente more uxorio – parenti fino al 3° grado e affini di 1° grado.
d) Compartecipazione al costo dei servizi assistenziali pubblici
L’assegno può essere utilizzato per pagare la compartecipazione al costi dei servizi assistenziali
pubblici a sostegno della domiciliarità.
La persona non autosufficiente, decorsi 180 giorni dalla data di ricevimento dell’esito dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2012, può presentare domanda di rivalutazione del livello di gravità all’Agenzia provinciale per la previdenza integrativa, salvo il significativo peggioramento delle condizioni, attestato dal medico di medicina generale.
Per maggiori informazioni consultare i Links.