In vigore la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2023
Dopo l'ok definitivo della Camera la scorsa settimana, la legge n. 14-2023, conversione del dl Milleproroghe, cioè il decreto n. 198-2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale.
Oltre a una serie di disposizioni di interesse per la PA, la legge n. 14-2023 di conversione del Milleproroghe 2023 (DL 198-2022) contiene anche diverse misure di interesse per le imprese. Ecco quali.
Milleproroghe 2023: le misure per le imprese
Il grosso del provvedimento riguarda la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, ad esempio per le autorizzazioni alle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato in diverse PA (Corpi di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ministeri, ecc) e per le convenzioni sottoscritte annualmente dal Ministero del Lavoro con le regioni per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili (LSU). Sono diverse, però, anche le misure di interesse per le imprese previste dal Milleproroghe 2023.
Anzitutto, a seguito dell'estensione del Temporary framework collegato alla crisi ucraina fino al 31 dicembre 2023, il testo proroga a tutto l'anno in corso le misure del Fondo 394/81 in favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia e la possibilità di accedere a cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici, al fine di far fronte agli impatti negativi sulle esportazioni.
Oltre alla proroga fino al 31 dicembre 2023, l’emendamento approvato in sede referente stabilisce che il cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell’importo del finanziamento richiesto per operazioni di patrimonializzazione è riconosciuto alle domande presentate dalle imprese il cui fatturato medio derivante da esportazioni dirette verso l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia, secondo gli ultimi tre bilanci depositati, sia pari almeno al 10%, e non più almeno al 20%, del fatturato estero complessivo aziendale.
Per queste imprese e per quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia si prevede inoltre la possibilità di sospendere fino a dodici mesi il pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo 394, in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi).
Altra importante novità introdotta con il passaggio parlamentare è l'intervento sui crediti d'imposta beni strumentali.
La legge di conversione del Milleproroghe stabilisce infatti:
- il rinvio dal 30 giugno al 30 novembre 2023 del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati) per cui - con riferimento all’anno 2022 - spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
- il rinvio dal 30 settembre al 30 novembre 2023 del termine per la consegna dei beni 4.0 - con aliquota al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni, al 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e al 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni -, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per approfondire: Transizione 4.0: Milleproroghe, più tempo per la consegna dei beni strumentali
Il decreto estende poi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Inoltre, viene prorogata l’estensione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020.
Diverse misure riguardano il settore agricolo.
Anzitutto viene differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma fissa al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate l’importo del credito maturato nel 2022.
Per le imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità, invece, viene esteso da 45 a 60 giorni il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell’attività produttiva.
Prorogata anche, fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
Previste anche disposizioni in materia di accisa sulla birra, con l'estensione al 2023 dell’aliquota ridotta del 50% per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e di quella del 30% o del 20%, secondo il volume della produzione, già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.
La possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico viene prorogata al 31 dicembre 2023, mentre sono prorogate al 31 dicembre 2024 le concessioni, in attesa di rinnovo o scadute entro il 31 dicembre 2022, alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali.
Rimodulata la dotazione del credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico. I 30 milioni non utilizzati in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre 2022 tornano al Ministero del Turismo per il finanziamento di nuovi investimenti a sostegno della competitività e della sostenibilità del settore.
Il Milleproroghe, inoltre, estende al 2023 e al 2024 i contributi per l’installazione delle “colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici, considerati condizione abilitante per lo sviluppo della mobilità elettrica. Un anno in più di tempo, fino al 30 giugno 2024, anche per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con riferimento agli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, che possono contare su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per un totale di 50 milioni di euro.
Prorogato, entro il limite di spesa di 39,1 milioni di euro per il 2023, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Sempre in tema di lavoro, il testo proroga per l’anno 2023 la disposizione in materia di semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari e rinvia il termine in materia di adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterale alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
Le altre misure del Milleproroghe 2023
Tra le misure dedicate all'edilizia, si segnala che il 31 marzo 2023 è stato definito come il nuovo termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi.
Fronte scuola ci sono la proroga dell’attuale regime giuridico per il riparto del finanziamento ordinario relativamente alle risorse 2023 in favore degli ITS Academy e il rinvio di due mesi per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti nell'Investimento 1.1 Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione del PNRR, già autorizzati a seguito della procedura selettiva di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, del 22 marzo 2021.
Per le amministrazioni locali c'è anche l'estensione fino al 2025 della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
Tra le misure rivolte alle persone fisiche rientra invece la proroga della disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, con l'estensione al 30 giugno 2023 della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.
Infine, uno stanziamento di 700mila euro per l’anno 2023 è destinato alla conclusione del programma cashback con termine fissato al 31 luglio 2023 sia per l’invio dei dati relativi ai rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie.
Più tempo per legiferare su una serie di dossier in sospeso
Con il passaggio parlamentare, il testo si è arricchito della proroga dei termini per l'approvazione di una serie di decreti legislativi e per l'esercizio della delega in diverse materie:
- adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 86/2019, in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive
- previsione del termine del 31 maggio 2023 per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online
- rinvio al 15 marzo 2024 del termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2021, n. 227
- rinvio al 18 agosto 2024 del termine per l’esercizio della delega legislativa per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi
- rinvio al 12 maggio 2024 del termine per l’emanazione dei decreti legislativi delegati in tema di riordino e rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, nonché in tema sostegno e promozione delle responsabilità familiari, previsti dall’articolo 2, comma 1, e 6, comma 1 della legge n. 32 del 2022
- rinvio al 27 luglio 2023 del termine per l’esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali, prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021
- rinvio al 25 dicembre 2023 del termine per l’esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021.
Consulta la legge n. 14-2023 di conversione del DL 198-2022
Consulta il testo del DL 198-2022 coordinato con la legge di conversione n. 14-2023
Foto di Towfiqu barbhuiya