Decreto Terremoto – procedure per delocalizzazione imprese
Come ottenere i rimborsi per la delocalizzazione di attività economiche e produttive ubicate in edifici danneggiati dal terremoto
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Il Decreto Terremoto, convertito nella legge n. 229-2016, ha previsto un quadro di misure per agevolare la delocalizzazione temporanea delle imprese danneggiate dal sisma, in modo da garantire la continuità delle attività economiche e produttive.
La misura è destinata ai soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede in edifici danneggiati o distrutti dal terremoto.
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In cosa consiste la delocalizzazione
In base all'ordinanza del commissario straordinario Vasco Errani n. 9-2016, appena pubblicata in Gazzetta ufficiale, la delocalizzazione delle attività economiche ubicate in edifici oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità può avvenire:
- a. mediante l'affitto di un altro edificio agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, localizzato nello stesso Comune;
- b. in una struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato;
- c. all'interno di una struttura unitaria appositamente predisposta, come stabilito dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016;
- d. all'interno di un'area pubblica attrezzata dal presidente della Regione interessata, in qualità di vicecommissario.
Nel caso in cui la delocalizzazione nello stesso Comune risulti eccessivamente onerosa, al punto da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di salvaguardia dell'attività, è ammesso il trasferimento temporaneo in un Comune confinante.
Quali spese copre il rimborso
I soggetti interessati possono procedere alla stipula dei contratti di locazione, al trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature, alla realizzazione degli impianti di base (elettrico, idrico, di condizionamento), ottenendo il rimborso delle spese.
Tale rimborso:
- nel caso degli interventi di delocalizzazione di cui alla tipologia a) è pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato;
- per gli interventi della tipologia b) o c) è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo e il costo convenzionale determinato in misura di euro 280/mq. per una superficie equivalente a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto;
- per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti è pari all'80% del costo;
- per il ripristino delle scorte è pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate;
- per il trasloco di macchinari e attrezzature è pari all'80% dei costi documentati.
Domanda di localizzazione e di rimborso
La richiesta di delocalizzazione deve essere presentata entro quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o, se non ancora istituito, presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle Regioni.
Sono i governatori regionali, verificata l'entità dei danni e la loro riconducibilità agli eventi sismici, a rilasciare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla delocalizzazione e agli altri interventi, determinando anche l'entità delle spese ammesse a rimborso.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro trenta giorni dalla stipula del contratto di affitto o dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. L'erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dal beneficiario, una volta verificate l'esecuzione degli interventi e la documentazione presentata.
Semplificazione per CIG e Contratti di solidarietà
In coincidenza con la pubblicazione dell'ordinanza n. 9-2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha divulgato la circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, con cui la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione ha fornito chiarimenti sulla semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito prevista dal Decreto Terremoto.
In base al decreto, infatti, i datori di lavoro che presentino istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria o domanda di assegno ordinario e assegno di solidarietà a causa del sisma non sono tenuti a rispettare il procedimento di informazione e consultazione sindacale, né i limiti temporali per la presentazione delle istanze stabiliti dal decreto legislativo n. 148-2015.
> Ordinanza n. 9-2016 – Gazzetta ufficiale del 19 dicembre 2016
Photo credit: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri"