Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15.
Interventi ammissibili
La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:
a) le attività di produzione comprendenti:
- I. produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
- II. progetti dei centri di produzione;
b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:
- I. attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;
- II. attività circensi e degli artisti distrada;
c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:
- I. sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell’offerta di spettacolo dal vivo;
- II. realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;
d) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico mediante
- I. progetti svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- II. progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;
- III. progetti per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia.
Per gli interventi sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l’acquisto di titolo di ingresso.
Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi gli enti locali, nonché altri enti pubblici e soggetti giuridici privati purché operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno 2 anni.
Non possono presentare domanda di contributo:
- a) le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7 della l.r. 15/2014;
- b) le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all’Albo di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2014.
Caratteristiche del contributo
Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio, il contributo regionale non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale delle entrate al netto del contributo regionale, relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto.
Il contributo è destinato a sostenere i progetti ammessi nel rispetto di tutti i seguenti massimali:
- a) 80% delle spese ammissibili;
- b) euro 30.000, o euro 50.000 per i “centri di produzione”;
- c) pareggio di bilancio.
La Regione finanzia gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui è presentata la domanda di contributo.
Gli interventi sono finanziati con il Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2014.