Ministero Lavoro: Fondo vittime amianto - Legge Stabilita' 2016
Descrizione
Contributi a favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate a seguito dell'esposizione all'amianto nei porti.
Con circolare n. 7 del 9 febbraio 2017 sono state disciplinate le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016.
La legge di Stabilità 2016 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo per le vittime dell'amianto, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992.
I criteri di accesso alle prestazioni del Fondo sono stati approvati dal Ministero del Lavoro con decreto del 27 ottobre 2016, pubblicato il 2 gennaio 2017 in Gazzetta ufficiale.
Gli aiuti sono destinati agli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate e nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come da sentenza esecutiva.
La prestazione economica ha natura risarcitoria essendo destinata a concorrere al pagamento, in favore dei beneficiari, della somma giudizialmente accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidata in sentenza.
Beneficiari e Finalitá
- Italy
Incentivi e Spese
Le prestazioni del Fondo vittime amianto concorrono al pagamento di quanto dovuto dalle imprese debitrici agli eredi a titolo di risarcimento e verranno concesse nella misura di una quota percentuale dell'importo totale, che sarà uguale per tutti gli aventi diritto fissata, con determinazione del Presidente dell'INAIL.
Tempistica investimento
Con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, quindi per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, le domande devono essere presentate entro sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 18 marzo 2017, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza.
Per accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018, invece, le domande devono essere presentate all'INAIL entro il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, sempre dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice.
Note Adempimenti
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