Il governo punta a rendere strutturale l’IRES premiale

Foto di Tech Daily da UnsplashNel prossimo futuro le imprese che effettuano investimenti 4.0 e 5.0 potrebbero trovarsi a beneficiare in maniera permanente dell’IRES premiale, la misura introdotta dalla nuova Legge di bilancio che prevede una tassazione al 20% invece del canonico 24%, ma che attualmente è prevista solo per il 2025.

Manovra: cosa prevede la Legge di bilancio 2025?

Ad annunciare la possibile stabilizzazione della mini IRES è stato ieri il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel corso del convegno “L’anno che verrà. La manovra finanziaria e la professione”, organizzato dall’Associazione nazionale commercialisti (ANC). Aprendo i lavori dell’evento ANC, infatti, Leo ha affermato che “la riduzione dell’aliquota IRES per chi investe in beni strumentali all’attività d’impresa è uno dei principi della legge delega e va nella direzione di una riduzione strutturale della pressione fiscale su contribuenti e imprese”, sempre però “nel pieno rispetto dei saldi di finanza pubblica” ha sottolineato il viceministro.

Per fare ciò il percorso ipotizzato dal governo sarebbe lo stesso adottato per la riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre, ora reso strutturale con la legge di Bilancio 2025, il taglio del cuneo fiscale, trasformato in una detrazione ma anche questo diventato permanente, così come la maxi deduzione al 120% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, diventato triennale”.

In questo modo il MEF punterebbe a rendere permanente una misura che, allo stato attuale, è previsto resti in vigore per un solo anno.

Legge di bilancio 2025: come funziona l’IRES premiale

Come già accennato, la mini IRES introdotta dalla Manovra 2025 prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% - per il solo periodo d’imposta 2025 - per quelle imprese che accontonino parte degli utili ed effettuino investimenti in beni 4.0 e 5.0.

Più nello specifico, a beneficiare dell’IRES premiale possono essere i soggetti previsti dall’articolo 73 del TUIR e cioè:  

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera a));  
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma ,1 lettera b));  
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera d)). 

L’accesso alla mini IRES può avvenire, però, solo qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:  

  • l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;  
  • la destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di bilancio e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. 

A tali condizioni se ne aggiungono poi altre relative agli aspetti occupazionali. Per poter accedere all’IRES premiale, infatti, è anzitutto richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 :  

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;  
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.

Inoltre è necessario che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.  

Date le condizioni di accesso alla misura, la relazione illustrativa contiene una serie di stime interessanti. Ad esempio, per quanto concerne la platea di potenziali beneficiari, i numeri parlano di circa 18mila imprese, circa lo 0,4% delle imprese attive in Italia. La relazione stima inoltre che tali imprese potrebbero effettuare 11 miliardi di euro di investimenti nel biennio 2025-2026 e che saranno attivate 109mila nuove assunzioni. Il testo non specifica, però, quanti investimenti e quante assunzioni sarebbero addizionali rispetto a quanto già preventivato prima dell’agevolazione.

E’ bene sottolineare che la Legge di bilancio disciplina anche i casi di decadenza dall’agevolazione della mini IRES. Da un lato, infatti, qualora l'impresa distribuisca la quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sarà tenuta a riversare l’agevolazione. Il secondo caso di decadenza sussiste, invece, in caso di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. 

Ulteriori informazioni in merito all’IRES ridotta arriveranno da un prossimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a cui spetterà il compito di disciplinare l’attuazione della misura, incluse le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

Per approfondire: Come funziona il credito d'imposta Transizione 5.0?

Foto di Tech Daily da Unsplash

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