Fondazioni - welfare di comunita', ecco il codice per credito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice per usufruire del credito d’imposta spettante alle Fondazioni che effettuano erogazioni riguardanti progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.
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Il bonus “welfare di comunità” è stato istituito con la legge di bilancio 2018 e il Dm 29 novembre 2018 e permette di riconoscere alle Fondazioni un contributo, sotto forma di credito d’imposta, commisurato al 65% delle elargizioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Come specificato nella risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2019, le Fondazioni potranno adesso inserire nel modello F24 (da trasmettersi esclusivamente con modalità telematica) il codice tributo 6902 che consente loro di usufruire del bonus, che andrà utilizzato esclusivamente in compensazione.
In particolare, nel modello di pagamento unificato, il codice 6902 va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nell’ipotesi in cui il contribuente debba riversare il credito fruito, il codice trova posto nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato, invece, l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno a effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.
Sempre con la risoluzione n. 60/E, l’Agenzia ricorda che l’ammontare del bonus spettante alle Fondazioni sarà comunicato in base ai dati che le saranno trasmessi dall’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI).
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Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzabilità:
- né quello generale di 700 mila euro (art. 34 della legge 388/2000);
- né quello specifico per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (art. 1, comma 53, legge 244/2007).
> Consulta la risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate
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