Fondo garanzia 2024: tutte le novità per PMI, MidCap e professionisti
Ferma restando la soglia massima di 5 milioni per impresa, prevista per PMI e professionisti a partire dal 29 febbraio e per tutto il 2024, MCC annuncia che dal 27 marzo al 30 giugno 2024 è possibile presentare domanda al Fondo di garanzia fino a 2,25 milioni ai sensi della Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework "Aiuti di importo limitato". Opzione, quest'ultima, aperta anche alle small MidCap.
Fondo di garanzia: cosa cambia con le nuove disposizioni operative
Il veicolo normativo della riforma del Fondo di garanzia 2024 è la legge di conversione del decreto Anticipi n. 145-2023, che ha stabilito all'articolo 15 bis le nuove regole di operatività del Fondo per l'anno in corso, rimodulando le coperture, ammettendo tra i beneficiari anche il terzo settore e confermando l'importo massimo per impresa di 5 milioni di euro per tutto il 2024.
Tutte queste novità sono state raccolte nella circolare MCC n. 21-2023, che ha sintetizzato le regole di funzionamento di Fondo di garanzia PMI 2024, seguita il 16 gennaio dalla circolare n. 2-2024, relativa all'applicazione al Fondo del nuovo de minimis emanato con il Regolamento 2831/2023 della Commissione europea.
Con la circolare n. 3 del 2 febbraio 2024 Mediocredito Centrale ha annunciato l'applicazione da fine febbraio della soglia di 5 milioni per impresa, grazie all'adozione di un nuovo metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (cioè l’ESL, l’Equivalente sovvenzione lordo). Metodo divenuto effettivamente operativo il 29 febbraio.
L'ultimo tassello della nuova operatività del Fondo di garanzia è la circolare n. 7-2024 di Mediocredito Centrale, che consente l’accesso ai sensi della Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework "Aiuti di importo limitato" da parte delle small MidCap (imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499), non ammissibili ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti di esenzione, data l’assenza di un metodo di calcolo dell’ESL ad hoc per questa tipologia di imprese. Per PMI e professionisti, invece, il Temporary Crisis and Transition Framework costituirà un’opzione in più per incrementare l’importo garantito, fermo restando il tetto di 5 milioni previsto dalla riforma del Fondo.
Fondo di garanzia PMI 2024, le nuove regole
La riforma del Fondo di garanzia persegue diversi obiettivi. Da una parte, mitigare l'impatto dell'uscita del regime speciale reso possibile dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato che ha consentito l'operatività straordinaria del Fondo prima in risposta al Covid, poi per la guerra in Ucraina, e dare continuità di sostegno alle imprese che in questi anni hanno individuato nel Fondo di garanzia uno strumento anticrisi e di facilitazione dell'accesso al credito bancario estremamente efficace. Dall'altra, si punta a consolidare il modello, allargandone la platea dei beneficiari.
La revisione operata con il dl Anticipi ha durata limitata ad un anno e interviene sia sull'intensità delle coperture che sulla platea dei beneficiari, confermando però l’importo massimo garantito per singola impresa all'attuale soglia di 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda la rimodulazione delle coperture, c'è anzitutto l'addio a quella del 90% che era stata prevista per i solo finanziamenti per la transizione energetica.
Le coperture sui finanziamenti per esigenze di liquidità vengono ritoccate al ribasso e scendono:
- dal 60% al 55% per le imprese meno rischiose (fascia 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito),
- dall’80 al 60% per quelle a medio rischio (fascia 3 e 4),
mentre sono del tutto escluse le imprese più rischiose (fascia 5).
Copertura all'80%, invece, per:
- operazioni finalizzate a programmi di investimento,
- finanziamenti bancari destinati a startup e PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione,
- piccoli prestiti fino a 40mila euro,
- operazioni di microcredito fino a 50mila euro,
- operazioni fino a 80mila euro nel caso di riassicurazione richiesta dai Confidi.
Infine, la copertura massima è fissata al 50% per operazioni relative ad investimenti nel capitale di rischio delle imprese beneficiarie.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari la riforma ammette le small mid cap fino a 499 dipendenti, limitando le coperture al 30% per le operazioni di liquidità e al 40% per i finanziamenti finalizzati a investimenti e per le startup. Le garanzie per le midcap, inoltre, non potranno assorbire più del 15% della dotazione del Fondo.
Lato beneficiari la riforma prevede anche, dal 1° gennaio 2024, l'accesso delle associazioni iscritte al Registro unico del Terzo Settore e al repertorio del Registro delle imprese, a condizione che i finanziamenti non superino la soglia di 60mila euro e il 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. Una sezione speciale ad hoc viene invece destinata alle garanzie agli enti del Terzo settore non iscritti al Registro e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Circa 3 miliardi di euro le coperture disponibili, a valere su risorse residue e stanziamenti già previsti per misure cancellate.
Fronte governance si passa a un consiglio di gestione composto solo dai rappresentanti dei Ministeri e delle Regioni, escludendo quelli delle associazioni imprenditoriali, che però partecipano al Comitato consultivo composto dal ministro delle Imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni o da un suo delegato, insieme ai rappresentanti delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi.
Consulta la circolare MCC n. 21-2023
Fondo di garanzia e de minimis
Con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2024 MCC ha dato applicazione al nuovo regolamento de minimis 2831/2023 che innalza da 200mila euro a 300mila euro il massimale per impresa unica concesso ai sensi del de minimis.
Per approfondire: Che cos'è il regime de minimis
Il massimale di 300mila euro - spiega la circolare MCC - si calcola "su base mobile" tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi all'impresa nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto, facendo riferimento non più agli esercizi finanziari, ma agli anni solari.
Ulteriori novità, ricorda la circolare, sono l’applicazione del regolamento alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a cui in precedenza si applicava un massimale più basso, e l'abolizione di alcune limitazioni per le imprese di autotrasporto. Anche a queste imprese, infatti, dal 1° gennaio si applica il massimale di 300mila euro per impresa unica e l'accesso alla garanzia del Fondo ai sensi del de minimis è consentito anche per operazioni finalizzate all’acquisito di mezzi e attrezzature di trasporto.
Consulta la circolare MCC n. 2-2024
Importo massimo garantito a 5 milioni di euro
Per quanto riguarda l’estensione dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro, invece, con la circolare n. 3-2024 MCC ha illustrato il nuovo metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (cioè l’ESL, l’Equivalente sovvenzione lordo) necessario per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Nei chiarimenti del 26 febbraio MCC spiega quindi che il metodo sarà applicabile alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 29 febbraio 2024. A tal fine, sul portale del FdG, dovrà essere spuntata la risposta Sì alla relativa dichiarazione: "Si trasmettono al Gestore i dati necessari ai fini dell’applicazione del metodo dei premi esenti per il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo in riferimento alle garanzie concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione (come definiti dalle Disposizioni Operative del Fondo) in caso di importo garantito totale superiore a euro 2.500.000,00)".
Con riferimento alle richieste di garanzia presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e attualmente sospese in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea di un nuovo metodo di calcolo dell’aiuto, il soggetto richiedente potrà richiedere l'applicazione del nuovo metodo dei premi esenti mediante l’invio del modulo ad hoc predisposto dal Gestore, denominato appunto “Modulo dichiarazione premi esenti”.
Infine, per le operazioni attualmente sospese, presentate in data antecedente al 1° gennaio 2024, i soggetti richiedenti ancora interessati al rilascio della garanzia del Fondo dovranno presentare una nuova richiesta di ammissione alla garanzia, ai sensi della nuova disciplina, rinunciando quella presentata in precedenza mediante l’invio di PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Garanzia fino a 2,25 milioni con il Temporary Crisis and Transition Framework
L'ultima novità, operativa dal 27 marzo fino al 30 giugno 2024, è la possibilità, per MidCap, PMI e professionisti di accedere alla garanzia fino a 2,25 milioni ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF), illustrata dalla circolare MCC n. 7-2024.
Per la garanzia del TCTF, spiega MCC, non sono previsti vincoli sull’importo e sulla durata del finanziamento, ma sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità, indicate dalla stessa circolare.
Insieme al documento il soggetto gestore ha fornito anche un quadro dei regimi di aiuto disponibili, specificando che per le small MidCap il Fondo interviene esclusivamente ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF, garantendo fino a 2,25 milioni per singola impresa (per le imprese dell’agricoltura l’importo è limitato a 280 mila euro e per quelle della pesca e dell’acquacoltura a 335 mila euro), mentre per PMI e professionisti, oltre alla Sezione del TCTF, il Fondo può intervenire con garanzie fino a 2,5 milioni, calcolando l’aiuto con il metodo standard, e fino a 5 milioni di euro, calcolando l’aiuto con il nuovo metodo dei "premi esenti".
Consulta la Circolare MCC n. 3/2024