In Gazzetta la Legge di conversione del DL 39/2024. Tutte le novità sulle agevolazioni
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del DL 39/2024 si conclude l’iter di sterilizzazione degli effetti del superbonus sui conti pubblici, che in questi mesi ha suscitato polemiche e dibattiti. All’interno della Legge 67/2024 trovano posto però anche altre novità rilevanti come la certificazione ex ante sui tax credit 4.0, la proroga del bonus ristrutturazioni o il differimento di plastic e sugar tax, solo per citarne alcune.
Le novità su Transizione 5.0 e i collegamenti con Transizione 4.0
E’ questo in buona sostanza l’assetto della Legge 67/2024 di conversione del DL 39-2024 (anche noto come decreto Agevolazioni fiscali, decreto Salva-conti o Decreto Superbonus) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 e che tiene conto delle modifiche e integrazioni apportato al decreto-legge durante il suo passaggio in Parlamento.
Sterilizzare il Superbonus: cosa prevede il DL 39/2024
Il focus del DL 39/2024 è senza dubbio il Superbonus che, alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT (che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022), continua a gravare pesantemente sui conti pubblici.
In tale contesto il decreto ha previsto l’eliminazione (per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme) delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni “sconto in fattura” e “cessione del credito” in luogo delle detrazioni, riconoscendo solo alcune deroghe per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa (400 milioni di euro) per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
Sempre riguardo al sisma, dopo il passaggio in Aula, il DL 39/2024 prevede anche la costituzione di un Fondo da 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Restano esclusi però i terremoti del 6 aprile 2009 e quelli a far data dal 24 agosto 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali è già presente il plafond da 400 milioni di euro prima indicato.
Sempre il Parlamento ha istituito anche un altro Fondo per il 2025, in questo caso da 100 milioni di euro, per concedere contributi ad ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per interventi di riqualificazione energetica o strutturale degli immobili. Le disposizioni attuative (incluso il limite massimo del contributo) saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
Il DL 39/2024 prevede anche lo stop all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.
A queste misure, si affianca poi la norma che collega i crediti d’imposta ad eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’erario. La nuova misura mira infatti ad evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dello Stato, disponendo "la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza".
Rispetto all’impostazione originaria del decreto - già piuttosto severa sul Superbonus - nel passaggio in Aula il governo ha presentato anche l’emendamento “spalma detrazioni” con l’obiettivo di sterilizzare ulteriormente gli effetti del bonus sui conti pubblici. In breve, da un lato si vieta a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione) di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, a partire dal 2024 la disposizione prevede anche la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute con Superbonus, bonus barriere architettoniche e bonus sisma, in luogo del numero di annualità previste prime.
Lo "spalma-detrazioni” prevede però un’eccezione volta a salvaguardare i bilanci delle imprese. La norma, infatti, separa di fatto il destino delle detrazioni (normalmente usate dai titolari dei lavori) da quello dei crediti fiscali derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione e sconto in fattura (in genere in pancia alle imprese), prevedendo che quest’ultimi continueranno ad essere ripartiti in 4 quote annuali per i lavori di Superbonus e in 5 quote per i lavori del bonus barriere architettoniche e del sismabonus.
Per aumentare i controlli sul territorio, inoltre, il DL 39/2024 fa entrare in campo anche i Comuni che d’ora in avanti dovranno segnalare alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate l’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali. In cambio i Comuni potranno tenersi in tasca una quota del gettito fiscale recuperato.
Infine si vieta ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.
DL 39/2024: arriva la stretta anche sull’ACE
Un altro giro di vita del DL Salva-conti riguarda l’Aiuto alla crescita economica (ACE), per il quale - spiega sempre Giorgetti - viene disposta una limitazione alla cessione del credito "perché abbiamo iniziato a notarne un utilizzo fraudolento".
In tale contesto il decreto riduce ad una le possibilità di cessione ed estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, ampliando anche i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
DL 39/2024: per i crediti d’imposta Transizione 4.0 arriva la comunicazione preventiva
Tra le novità più rilevanti previste dal DL 39/2024 per le imprese figura poi l’introduzione di un nuovo onere comunicativo per beneficiare di due dei tre crediti d’imposta Transizione 4.0: il credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali e il tax credit per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica.
A spiegare la ratio della misura era stato lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’indomani del varo del decreto, sottolineando come di fatto l’articolo 6 del DL 39/2024 mutuasse alcune disposizioni già previste per Transazione 5.0 per quel che riguarda la comunicazione preventiva degli investimenti.
Per capire la portata della novità introdotta dal decreto Agevolazioni fiscali, è bene sottolineare che finora i tax credit 4.0, a differenza del “cugino” 5.0, non avevano previsto nessun sistema di certificazione ex-ante dell’ammontare degli investimenti preventivati da ciascuna impresa. L'unica certificazione preventiva prevista finora era quella sulla tipologia di investimenti del tax credit R&S, ma solo in termini qualitativi (in breve, si deve certificare preventivamente che le spese che si intende portare in detrazione siano davvero ammissibili). Nulla, invece, per quanto concerne l'ammontare degli investimenti.
Adesso invece il governo ha deciso di cambiare registro, mutuando il sistema di verifiche ex-ante previsto per Transizione 5.0, estendendolo anche a 4.0, in modo da tenere maggiormente sotto controllo la spesa pubblica.
Pertanto a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del” DL 39/2024) ai fini della fruizione dei crediti d’imposta le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione dovrà poi essere anche aggiornata, una volta completati gli investimenti.
Sul tema vale la pena sottolineare che il sistema delle comunicazioni preventive è entrato in funzione dal 29 aprile 2024, con la pubblicazione del decreto direttoriale del MIMIT del 24 aprile 2024 che ha approvato i modelli per l’invio delle comunicazioni al GSE.
Per approfondire: Come funziona l’invio della comunicazione preventiva sui crediti Transizione 4.0?
DL 39/2024: i chiarimenti sul Piano Transizione 5.0
Nel corso del passaggio in Aula, il decreto Agevolazioni fiscali ha imbarcato anche un emendamento relativo agli incentivi di Transizione 5.0, la misura che RepowerEU finanzia con 6,2 miliardi di euro.
Il DL 39/2024 è stata infatti l’occasione per chiarire alcuni passaggi dell’articolo 38 del DL 19/2024 (il c.d. Decreto PNRR quater) che norma Transizione 5.0.
In particolare, da un lato il DL 39/2024 adesso specifica che gli investimenti ammissibili alle agevolazioni di Transizione 5.0 sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025. Un chiarimento resosi necessario dal momento che il decreto PNRR parlava genericamente del biennio 2024-2025, lasciando margine all'interpretazione che fossero esclusi i mesi del 2024 antecedenti all’approvazione del decreto.
Inoltre con le modifiche introdotte:
- viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al MIMIT, da quotidiana a mensile;
- viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.
Rimangono invece ancora nebulosi gli impieghi di alcuni altri termini del decreto PNRR. In tale contesto il DL 39/2024 ha rappresentato un'occasione mancata per chiarire cosa si intenda esattamente per “effettuazione” degli investimenti: il sostenimento del costo in termini contabile-fiscale, oppure il momento dell’ordine al fornitore?
Il DL 39/2024 posticipa anche plastic tax e sugar tax
All’interno del decreto Agevolazioni fiscali è finito anche il differimento di plastic e sugar tax, le due nuove imposte previste dalla legge di bilancio 2020 per contenere da un lato l’impiego di plastica con singolo impiego (MACSI) e dall’altro la quantità di zuccheri nelle bevande analocoliche edulcorate.
Pertanto, con il DL 39/2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive slitta dal 1° luglio 2024 rispettivamente al 1° luglio 2026 per la plastic tax e al 1° luglio 2025 per la sugar tax.
Il DL 39/2024 definisce il futuro del bonus ristrutturazioni
In attesa della riforma dei bonus edilizi il DL 39/2024 mette mano anche al bonus ristrutturazioni che per tutti questi anni è stato conosciuto nella sua forma con aliquota al 50%.
Con la fine del 2024, invece, il bonus - salvo interventi contrari difficilmente ipotizzabili - tornerà alla sua percentuale originaria fissata al 36% per un massimo di spese agevolabili pari a 48 mila euro (ora invece il contributo massimo arriva a 96mila euro).
In tale contesto il DL 39-2024 ha previsto che dal 2028 al 2033 l'aliquota del bonus ricostruzioni scenda ulteriormente al 30%.
Le altre misure del DL 39/2024: dagli aiuti Covid al riversamento dei tax credit
Il DL 39/2024 prevede poi tutta una serie di altre disposizioni.
Tra queste si cita anzitutto l’ulteriore estensione dei termini per la registrazione degli aiuti di stato COVID19 presso il Registro nazionale aiuti di Stato, che sono conferiti in via automatica, ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.
Il decreto, inoltre, da un lato proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta, mentre dall’altro proroga al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione.
L’articolo 9 del DL 39/2024 si occupa, infine, dei territori toscani colpiti dalle alluvioni del 2023, stanziando 66 milioni di euro.
Consulta il DL 39/2024 - GURI n. 75 del 29.03.2024
Consulta la Legge n. 67 del 23.05.2024 - GURI 123 del 28.05.2024
Consulta il DL 39/2024 coordinato con la Legge 67/2024
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