Come funziona la super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

Lavoro - Photo credit: Foto di Edmond Dantès da PexelsL'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare che dettaglia le condizioni di accesso alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni. La maxi deduzione, o super deduzione, prevista per il 2024 dal decreto legislativo 216-2023 relativo al primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, è stata confermata per il triennio 2025-2027 dalla Legge di Bilancio 2025.

Mini decontribuzione Sud, Incentivi assunzioni, Super deduzione: il lavoro nella Legge di Bilancio 2025

Il bonus consiste in una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito di imprese e professionisti con riferimento a tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Dopo il decreto firmato il 25 giugno 2024 dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con la ministra del Lavoro Marina Calderone, è la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 dell'Agenzia delle Entrate a sbloccare la deduzione maggiorata a sostegno dell'occupazione.

Come funziona la maxi deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

L'agevolazione prevista dalla riforma fiscale consiste in una super deduzione del 120% per le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, maggiorata al 130% per le assunzioni stabili di lavoratori che appartengono ad alcune categorie bisognose di maggiore tutela. In caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.

La maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito spetta sia alle imprese che ai professionisti.

In particolare l'agevolazione si rivolge a:

  • titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR), quali:
    - società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
    - enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
    - società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
    - società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR;
    - imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; 
  • esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Condizione di accesso è che tali soggetti abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Altra condizione è l'incremento occupazionale, ossia la maggiorazione del costo del lavoro spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente

Per quanto riguarda l'accesso alla maxi deduzione del 130%, questa è prevista a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato di:

  • lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea,
  • persone con disabilità;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Alla misura sono destinate risorse per 1,3 miliardi di euro.

Consulta il decreto del 25 giugno 2024 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Circolare 1/E-2025 Agenzia Entrate sulla super deduzione nuove assunzioni

Ulteriori chiarimenti sono arrivati il 20 gennaio con la Circolare 1/E delle Entrate che si sofferma anzitutto sui requisiti soggettivi.

Dal decreto interministeriale, spiega il Fisco, si evince che sono esclusi dalla super deduzione i datori di lavoro titolari di redditi che non sono classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo, tra cui ad esempio gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. Inoltre, non possono avvalersi della maggiorazione i soggetti il cui reddito non è determinato in modo analitico, ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società, per i nuovi assunti esclusivamente impiegati nell’esercizio delle relative attività economiche o professionali. Non sono ammessi, quindi, i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario.

Per gli enti non commerciali residenti la maggiorazione spetta esclusivamente per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. Inoltre, l'Agenzia chiarisce che possono avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché le stesse siano in attività da almeno 365 giorni.

Passando ai presupporti oggettivi, l'Agenzia illustra anzitutto il meccanismo di duplice verifica circa la sussistenza dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo.

In particolare, l'incremento occupazionale rileva a condizione che, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei mediamente occupati del periodo d’imposta precedente e che l’incremento sia considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La seconda verifica subordina invece l’accesso al beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) al termine del periodo d’imposta agevolato rispetto al periodo d’imposta precedente. In pratica, per accedere alla super deduzione si richiede che l'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato si accompagni a quello del numero complessivo dei dipendenti, lavoratori a termine inclusi.

Quanto ai criteri di determinazione del costo riferibile all’incremento occupazionale oggetto di maggiorazione, la circolare spiega che tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dalla voce B9 del conto economico, e l’incremento del costo complessivo del personale relativo all’esercizio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

La circolare si sofferma anche sulle condizioni di accesso alla maggiorazione del 30% per l'assunzione di soggetti meritevoli di maggior tutela. E specifica che, nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di maggior tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

Infine, alla luce della proroga disposta dalla legge di bilancio 2025 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, quindi per il triennio 2025-2027, il Fisco spiega che l'agevolazione deve essere calcolata su base “mobile”, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Tale adeguamento temporale dovrà essere effettuato anche con riferimento alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa, ad esempio l'anzianità dell’attività aziendale o professionale.

Consulta la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 dell'Agenzia delle Entrate

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