DL PNRR quater: i rilievi della Corte dei Conti su sanità e trasparenza
La Corte dei Conti ha pubblicato una memoria che esamina il decreto PNRR quater, il provvedimento normativo volto a disciplinare la nuova struttura del PNRR dopo la revisione concordata con l’UE, nonché a trovare le coperture necessarie a finanziare sia i nuovi progetti PNRR, sia quelli usciti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Decreto PNRR quater: Fitto difende il DL 19/2024, ma restano criticità sulle coperture
Un'operazione estremamente complessa, tanto da aver comportato nei mesi passati il continuo slittamento dell'approvazione del decreto da parte del governo. Con la pubblicazione del testo - attualmente in esame al Senato - le soluzioni e le coperture identificate dal ministro Raffaele Fitto, di concerto con il collega del MEF, Giancarlo Gioregtti, sono state messe nero su bianco.
Un’operazione necessaria per assicurare il proseguimento di progetti e cantieri, ma sulla quale in questi giorni si stanno moltiplicando analisi tecniche e politiche spesso molto critiche, frutto anche di alcune opacità presenti nel testo, che non permettono di avere un quadro definitivamente complessivo dell'operazione avviata con la revisione del PNRR.
Per approfondire: Cosa prevede il decreto PNRR quater?
Decreto PNRR: quali informazioni mancano sui conti?
Ad aver manifestato le prime difficoltà di analisi completa della revisione del PNRR era stato nei giorni passati l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB). In audizione al Semato, infatti, la la presidente UPB, Lilia Cavallari, aveva infatti spiegato che “il decreto fornisce informazioni non esaustive sulla destinazione delle nuove risorse e sui definanziamenti operati nell’ambito del PNRR”, aggiungendo però che tali informazioni sarebbero plausibilmente diventate “disponibili in un futuro decreto ministeriale”.
Una situazione che però, allo stato attuale, ha reso difficoltoso per l’’UPB ricostruire il quadro complessivo dei progetti entrati e usciti dal Piano e il conseguente impatto di tali rimodulazioni sul profilo anno per anno e per competenza. Informazioni che Cavallari ha auspicato di avere almeno nel DEF.
Sul tema della mancanza di informazioni del tutto esaustive è intervenuta ora anche la Corte dei Conti, con la memoria n. 19/2024.
Nell’analizzare le disposizioni finanziarie legate alla revisione del PNRR, i magistrati contabili hanno infatti sottolineato come “la Relazione tecnica si limiti a fornire gli elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse PNRR da integrare”, non riportando invece “le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito”.
“Sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie - prosegue la memoria - sarebbe stato auspicabile, infatti, esplicitare l’elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi, indicando in particolare i “progetti in essere” per i quali tale maggiore onerosità, quantificata nell’ammontare rilevante di 2,32 miliardi, viene esclusa dal computo degli impieghi e dunque dei nuovi oneri; per tali progetti le esigenze di trasparenza delle decisioni di spesa (...), soprattutto in riferimento ai parametri di costruzione dei “tendenziali”, imporrebbero che la Relazione tecnica rendesse note, da un lato, l’avvenuta inclusione della partita in questione nel calcolo della legislazione vigente e, dall’altro, le eventuali disponibilità di bilancio utili a garantire la copertura dell’incremento dei costi ad invarianza di saldi, al fine di fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa”.
“Sul fronte delle coperture interne”, aggiunge poi la Corte, “una piena valutazione della stima condotta avrebbe richiesto che la Relazione dettagliasse l’elenco di misure sulle quali si registrano eventuali economie e le modalità con le quali sono stati considerati nel calcolo dell’onere netto finale i definanziamenti parziali delle iniziative di intervento incluse nella programmazione del Fondo sviluppo e coesione, iniziative che, sotto i profili qui considerati, possono essere assimilate ai progetti in essere: ciò al fine di pervenire ad un quadro completo e trasparente dei vari flussi finanziari riferiti alle singole determinanti di cui all’effetto complessivo della disposizione”.
Corte dei Conti: il decreto PNRR e i tagli alla sanità
L’altro appunto particolarmente affilato della memoria dei magistrati contabili sul DL PNRR quater è quello relativo alla sanità. Tra le coperture identificate per la copertura dell'operazione di revisione del PNRR figura anche il Piano nazionale completare (PNC) il quale, a sua volta, ha subito alcune significative modifiche.
La più rilevante è probabilmente quella che interessa la sanità. Dal PNC è stato infatti cancellato il programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” a causa di uno stato di avanzamento degli interventi non in linea con il cronoprogramma previsto, ha spiegato Fitto nei giorni passati.
Ebbene, le coperture degli 1,2 miliardi di euro di tale programma espulso dal PNC sono state identificate nel Fondo ex articolo 20 della Legge 67/1988. Un’operazione che non è piaciuta alle Regioni - destinatie di quel Fondo - e che secondo molti ha rappresentato di fatto un taglio alla sanità.
Di questo avviso è, in ultima istanza, anche la Corte dei Conti. “Al riguardo - scrivono infatti i magistrati contabili - non si può non osservare come, oltre a ridurre l’ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l’aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati, lo spostamento comporta il rinvio dell’attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati. Se è vero, infatti, che al 31 dicembre 2023 le risorse non ancora utilizzate attribuite all’articolo 20 sono pari a 9,9 miliardi e che esse sono state ripartite tra le regioni, il loro utilizzo effettivo è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. In altre parole, pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura. Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili”.
Foto di Lukas da Pexels