Decreto Sviluppo: credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato
Potranno usufruire di un credito d’imposta del 35% le imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato, con laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico e impiegato in attività di ricerca e sviluppo, o in possesso di dottorato di ricerca. Obiettivo del provvedimento inserito nel dl Sviluppo, favorire oltre 4.000 nuove assunzioni. Per la sua attuazione è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, ricavati dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.
Dunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un incentivo fiscale pari al 35% - con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa - del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di:
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una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo come:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
- un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia, senza vincoli sulle attività di impiego.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
La misura non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto un intervento di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo.
Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a definirne le disposizioni applicative necessarie.