Direttiva 2011-7-Ue: mai più ritardi nei pagamenti
Entro il 16 marzo 2013 tutti gli Stati membri dovranno recepire la direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per l'Italia, già intervenuta sul tema con il cosiddetto Statuto delle imprese, la legge n. 180 dell'11 novembre 2011, l'attuazione è affidata al disegno di legge Comunitaria 2011, già approvato alla Camera e ora all'esame del Senato.
La direttiva 2011/7/Ue
Obiettivo della direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e alla competitività delle imprese europee attraverso la garanzia di tempi certi per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Secondo la normativa, infatti, a meno di un diverso termine espressamente concordato tra le parti:
- il periodo di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese non deve superare sessanta giorni;
- il periodo di pagamento nelle transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione non deve superare trenta giorni, prorogabili a fino ad un massimo di sessanta giorni per:
a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza previsti dalla direttiva 2006/111/CE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;
b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.
Altri passaggi importante della direttiva sono l'esclusione della possibilità di far valere una clausola contrattuale che causi un danno o risulti iniqua per il creditore e l'impegno assegnato agli Stati membri di garantire piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi relativi alla direttiva.
L'attuazione in Italia
L'attuazione della direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è affidata in Italia al disegno di Legge Comunitaria 2011, in particolare all’articolo 12.
Come già nell'articolo 10 dello Statuto delle imprese, nella Comunitaria si prevede una delega al Governo per eliminare, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. A differenza della legge n. 180 del 2011, però, il ddl Comunitaria non parla di integrale recepimento della direttiva e riduce il termine per l'adozione del decreto attuativo (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge).
Nel frattempo, sul tema, si moltiplicano i progetti di legge presentati dai parlamentari: sono quattro i disegni di legge all'esame della commissione Industria di Palazzo Madama, mentre sei dei nove presentati alla Camera sono stati raccolti in un testo unificato, attualmente all'esame della Commissione Attività produttive.
In base a questo testo, il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.
Certificazione dei crediti
Insieme all'attuazione della direttiva Ue, nel mese di maggio il Governo ha previsto un pacchetto di provvedimenti per disciplinare i rapporti di credito e debito tra PA e aziende. Tra questi, due decreti per la certificazione dei crediti scaduti: il primo - già operativo - nei confronti delle Amministrazioni centrali, il secondo - in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni - relativo a debiti delle Regioni e degli enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Links
Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
LEGGE 11 novembre 2011 , n. 180
Legge comunitaria 2011