DL 98-2011: il testo della manovra finanziaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Giorgio Napolitano - foto di Roberto FerrariIl Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato il Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 che contiene la manovra finanziaria. Il provvedimento, dopo le correzioni chieste al Governo rispetto al testo trasmesso lo scorso 4 luglio al Quirinale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora si passa al dibattito parlamentare.

Nella nota che accompagna l'autorizzazione all'emanazione del decreto, il Capo dello Stato ha sottolineato come il testo sottoposto al suo esame contenga "gran parte della manovra" necessaria a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014: ai 25,3 miliardi di euro assicurati dal dispositivo del provvedimento, si andranno ad aggiungere, secondo quanto ha spiegato ieri il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, 14,7 miliardi di maggiori entrate attese dalla legge delega sulla riforma fiscale.

Napolitano ha aggiunto che per la "restante parte" si dovrà procedere con gli ordinari strumenti di bilancio per il triennio 2012-2014 e i relativi disegni di legge collegati.
In altre parole, occorrerà far fronte con la legge di stabilità, cui è affidato proprio il compito di garantire nei saldi di finanza pubblica il pieno rispetto degli obiettivi concordati in sede europea.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) 

                                                           Allegato A 

(Art. 1)

Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile, tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Autorita' amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT)
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed
esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri
regionali, provinciali e comunali
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'
integrita' delle amministrazioni pubbliche.


                                                           Allegato B 

(Art. 1)

Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT)
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed
esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'
integrita' delle amministrazioni pubbliche


                                                           Allegato C 

Art. 10 comma 2


Parte di provvedimento in formato grafico




          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli
impegni presi in sede comunitaria, nonche' di emanare misure di
stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitivita'
economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Livellamento remunerativo Italia-Europa

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o
quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo'
superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri
Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo'
superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti
nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari
generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso
delle retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°
luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e
all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al
comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso
sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di
prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto
dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di
principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere
dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i
compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.


          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



                               Art. 2 

Auto blu

1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600
cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai
Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.


          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



                               Art. 3 

Aerei blu

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della
Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.


          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



                               Art. 4 

Benefits

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la
cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico
o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi
quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono
essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne'
destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano
ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza
nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte
costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione
dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.


          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



                               Art. 5 

Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi
collegiali

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a
decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31
dicembre 2013, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo,
calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente,
nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l'aggiornamento del personale.


          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



                               Art. 6 

Finanziamento dei partiti politici

1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una
riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi
e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un
numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi
organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno.".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.


          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



                               Art. 7 

Election day

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei
Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente
con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data
nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al
comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del
Parlamento europeo.


          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE


Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati



                               Art. 8 

Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito
istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco
delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote
di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche'
una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente
o l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e
indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole
societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.


          
Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche



                               Art. 9 

Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa
storica delle Amministrazioni dello Stato

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di
superamento del criterio della spesa storica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro
dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con
i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi
di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi
individuano, tra l'altro, eventuali criticita' nella produzione ed
erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili
duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare,
per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte
specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche
ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro
complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni
centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle
banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione
necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le
amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via
telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal
SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della
normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata
giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al
comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di cui al
comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze
alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli
obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e
finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono
nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e
delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa
storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati
con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge
di stabilita', ovvero con apposito disegno di legge collegato alla
manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti
di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello
Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.


          
Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche



                               Art. 10 

Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa
pubblica

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica
gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai
suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al
medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4
non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non
risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto
generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli
di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i
commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad
esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima
annualita' di una autorizzazione di spesa pluriennale, con
l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del
fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la
legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella
competenza dell'esercizio successivo a quello terminale
dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del
comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento
dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme
che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere
utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati
di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio
precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del
personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al
fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le
ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate
verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva
sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata,
identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo
dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi
indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e
da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio
decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione
all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di
bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da
apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con uno o piu' decreti, la riduzione delle spese di
funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono
esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli
organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo
derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo decreto
puo' essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la
possibilita' di adottate variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di
ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di
fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare
il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle
competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate
autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono
efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente
comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che
nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le
spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e
internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle
vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi
che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 30 settembre".
17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere
incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno 2011, del
fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al
bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e
su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi
dell'articolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal
predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento
dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati,
nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso
collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i
magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei
collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni,
anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero
dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi
indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalita' individuati
con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti
richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo
di beni e valori sequestrati.


          
Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche



                               Art. 11 

Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate
misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli
acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli
acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di
centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con
cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il
piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via
telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del
sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al
Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema
informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto
alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare
l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei
processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro,
all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di
razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi,
alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla
durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle
attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base
della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica
di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita'
di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula
su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per
l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene
fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi
strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del
Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente
comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra
il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure
di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi,
anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti
basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.


          
Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche



                               Art. 12 

Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta,
da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e
degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero
degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli
enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative
agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per
finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche
previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il
Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente
sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli
edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni
di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili,
anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di
verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in
uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale
di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalita',
l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento
che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2,
realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al
comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni
quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro,
riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con societa'
specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza
pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici
centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o
degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione
delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale
per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie
alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base
delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di
cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data
della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli
interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle
Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione
ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal
comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con
i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia
stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 .
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si
avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad
evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6,
selezionare societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della
spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro
il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei Provveditorati
per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della
Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la
dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti
Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari
nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3
lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma,
sedicesimo periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa. Le
amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati
relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo
periodo che li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello
Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera
e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello
Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale
delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua
la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei
conti per gli atti di rispettiva competenza".


          
Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche



                               Art. 13 

Rimodulazione di fondi

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo e'
ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima
dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato
dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.
3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e'
ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.


          
Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche



                               Art. 14 

Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del
patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti
che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta disposizioni in materia di investimento delle risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente
decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini
dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori
ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di
provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della
salvaguardia le attivita' e le funzioni attualmente svolte dalla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'
costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di
cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro
15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del
patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla
societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese
attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le
risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il
personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del
rendiconto finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere,
entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli
amministratori e del collegio sindacale gia' in carica presso la
societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale
situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della
societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore
importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore
stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il
collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi
dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di
gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero
per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il
trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al
comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni organiche in misura corrispondente al personale
effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione
subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze.
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di
personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai
sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data e' altresi'
riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle
disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse gia' destinate
all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del
Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le
linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative
risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese
sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e
delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria
italiana.
20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente,
al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo
economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo
economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari
generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura,
anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso
ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attivita'
strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti
capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte di obbligazioni gia' assunte. Fino all'adozione dei
regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare
individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie
all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita'
dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei
pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero
dello sviluppo economico puo' delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione.
21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE
all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle
Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per
la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle
risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del
comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a
prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile
della Sezione e' accreditato presso le autorita' locali in lista
diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del
personale tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici
diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la
destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche'
delle priorita' di politica estera italiana e delle politiche di
internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di
flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di impiego delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma
restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21,
sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o
piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva.
26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore
ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento
dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi,
nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere
l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse,
valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La
consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti
del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti
pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.


          
Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche



                               Art. 15 

Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione
dell'attivita' dei commissari straordinari

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate
categorie di enti pubblici, quando la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere
assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i
relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il
commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si
rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente
nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio
dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a
quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti
ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di
risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo
statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in
cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita
un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le
posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti
del servizio sanitario nazionale.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi
di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i
poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di
settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
4 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere
in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il
compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente
svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o
sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da
una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento
degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli
interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si
procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e
sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e
negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di
amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino
nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio
puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di
cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
commissario unico.


          
Capo III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria



                               Art. 16 

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di
indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340
milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,
la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio,
gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e'
versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i
conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione
pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea
relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere
generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale cui si applicano le predette
disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita'
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo
55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.



          
Capo III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria



                               Art. 17 

Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del
finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 e' incrementato
dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed e'
ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente,
con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalita' per il
raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente
comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto
termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni
rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte,
tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale
di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti
di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti la
determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le
attivita' delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato
Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni
un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di
quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore
efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci
per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non
sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del
Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione
delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e
razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure
necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di
consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento
di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno
2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure
finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai
rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con
modalita' stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato
regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013,
aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire
alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da
ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta
direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di
dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi
standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni
che tengano conto della qualita' e dell'innovazione tecnologica,
elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente
acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del
Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa
sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto
economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica,
e' fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni
singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68. Cio' al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di
risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui
alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e'
annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano
l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici:
l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente
a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di
compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di
compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente
gia' disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza,
l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota di
compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per
l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del
comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al
netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo
16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa
non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono
stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle
misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonche', per
l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente
delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per
l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c)
del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le
citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente
rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini
di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli
anni 2013 e 2014.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo
rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonche'
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di
attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli
derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al
Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le
abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi
provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli
ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della
Costrizione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo periodo del
comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi
costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli
interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del
piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del
servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento,
dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di
rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da' esecuzione al
programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato con
il presente decreto, ferma restando la validita' degli atti e dei
provvedimenti gia' adottati e la salvezza degli effetti e dei
rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale
2011 - 2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale
superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi
regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di
riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel
piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il
Patto per la salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione
vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal
medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla legislazione
vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico
commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono
inserite le seguenti: "nonche' al fine di consentire l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31
dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali
in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' stato
applicato il blocco automatico del turn over del personale del
servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere
disposta, in deroga al predetto blocco del turn over,
l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici
responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede
congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento di
incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di
rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per
gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in
applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non
utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel
limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere
obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del
2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su
appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi
accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da
quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti
destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti
dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non
superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013,
in riduzione di 70 milioni di euro.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione
della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per
l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' incrementato di 486,5 milioni di euro per far fronte al
maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della
citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo
d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni
interessate, e' disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del
progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1, comma
827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di cui al
decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato
alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle
malattie delle migrazioni e della poverta'.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalita' di
funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della
salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica
l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base
dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla
definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a
regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati
connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7,
con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e
liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario
liquidatore.
9. Per la realizzazione e delle finalita' di cui al presente
articolo, e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP
di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si
provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno
degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito
progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse
finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, e' vincolato
l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e
all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite, di
potenziare la gestione delle aree strategiche di azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e
di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e'
modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente
e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni
assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,
l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le
strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente
lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e
il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di
componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della
salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla
Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il direttore generale
dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanita'; i
requisiti di comprovata professionalita' e specializzazione dei
componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo
dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le
indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della
finanza pubblica, non possano superare la misura media delle
corrispondenti indennita' previste per i componenti degli analoghi
organismi delle autorita' nazionali competenti per l'attivita'
regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa puo' rendere nei
confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera
c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresi' la
misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare
di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento,
l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita' informatiche
della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini
dell'immissione in commercio, nonche' per la gestione informatica
delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le
piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.


          
Capo III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria



                               Art. 18 

Interventi in materia previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,
di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data,
nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto
decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di
licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i
lavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari
alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e
l'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo
dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento
minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto
trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla
seguente: "2014"; nel medesimo comma sono soppresse le parole: ",
salvo quanto indicato al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter:
1) al primo periodo, la parola: "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012";
2) all'ultimo periodo, le parole: "2019" e "2017" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016" e "2014"; nel
medesimo periodo le parole "triennio precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "biennio precedente".
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012
l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto
regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del
medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di
cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.
79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.
730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento
dell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita
alla data di' cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, ad
eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge
n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia'
definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o
definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della
gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data
di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va
determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza
alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata
ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,
derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con
aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in
via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al
secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si
conferma che la relativa copertura contributiva ha natura
integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al
fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le
categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile
ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente
all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che
si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di
solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia'
collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo
ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito
al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di
pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita'
attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del
procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile,
della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della
disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti sanitari.



          
Capo III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria



                               Art. 19 

Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di
cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari
straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione organica
dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in
cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente
di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di
reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da
istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al
finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di cui al
decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono
essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle
economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si
interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei
parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni
in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la
scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei
docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale
amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti
disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli
enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno
della regione della scuola in cui attualmente il personale e'
assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti
disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche' il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni
destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da
utilizzare per l'attuazione della mobilita' intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i profili professionali da attribuire al
medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



          
Capo III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego
pubblico, sanita', assistenza, previdenza, organizzazione scolastica.
Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria



                               Art. 20 

Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita'

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita'
si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il
patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli
obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso
delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra
l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio
del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli
obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che in uno
dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di
stabilita' ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora
l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalita'
per l'attuazione del presente comma.
2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno
2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono
ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli
affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti
parametri di virtuosita':
a) rispetto del patto di stabilita' interno nel triennio
precedente;
b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse
proprie, e spesa corrente;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva
dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione
residente;
d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento
all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;
e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio
precedente;
g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e
all'estero;
h) autonomia finanziaria;
i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale;
l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote
di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione
all'azione di contrasto all'evasione fiscale.
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di
cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando
un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo
conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione
alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di
riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo
precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti
enti alla manovra per l'anno 2012 puo' essere ridotto con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni
di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita'
delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando
quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per
l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto
dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, nonche'
nella classe immediatamente successiva per virtuosita', non si
applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7
e 8.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di
1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro
annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione
complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e
della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed
i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef,
dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna
sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni
di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione
complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province
delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della
Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono
rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, per effetto dell'applicazione del
comma 6.
8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della
compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana
e della regione Sardegna e' ripartita secondo un criterio
proporzionale.
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo
precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono
titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi
delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti
di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del
presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111-bis e' inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita'
interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non
corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole
del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni
tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche
con riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita'
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate
o preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il
potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la
soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali,
le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o
limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono
riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul
fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009,
n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".



          
Capo IV

Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di
carattere finanziario



                               Art. 21 

Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui
all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto
ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le
relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilita'
interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'.
4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i
seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con
la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi
universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal
13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per
l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga
percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio
pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o
adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o
superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma
11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ai principi di
equita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e'
effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sulla base dei costi dei
servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale
oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma
11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di
trasporto su rotaia al quale si applicano, ed e' soggetta ad
aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non
possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei
costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di un
margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento
degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui
al citato comma 11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini di cui
al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle
risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.";
2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un
soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel
settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4,
5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. La proposta e' previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e puo'
essere confermato una sola volta. La carica di responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis e' incompatibile con incarichi
politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi
di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena
di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non
puo' esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla
scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo
scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di
trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti
delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite
alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e
dall'esercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5
milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed
i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere
internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi
l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti
amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere
finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
di carattere finanziario.
9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64
milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei
mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere internazionale"
11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio,
svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui
l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere
dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti. Per
la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle
campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti
agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata, per
l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca
d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo
stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente
risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a
seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalita'
di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in
termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


          
Capo IV

Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di
carattere finanziario



                               Art. 22 

Conto di disponibilita'

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
1. "Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le
finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse
le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di
conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima
dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalita'
previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione,
al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa ,
viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per
cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di
monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli
comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi
necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi
che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al
comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di
mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente
articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme
contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma
2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di
quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che
affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e
riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale
d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con
procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con
l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati
attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i
riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione nella procedura
degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno
lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma
4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del
versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per
un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare
protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalita' e tempi di
riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato
dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalita' di
svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione
dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in caso
di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti
disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata una sperimentazione
della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli
strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione
giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria
statale e di quella relativa alla gestione della liquidita', nonche'
per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5
dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono
applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono
ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.
Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano
riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega
unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato
comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.


          
Capo V

Disposizioni in materia di entrate



                               Art. 23 

Norme in materia tributaria

1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e'
aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera
c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5
per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a
condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il
pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive
modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui
all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi
corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di
registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
agli interessi gia' corrisposti a condizione che il sostituto
d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della
ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso
l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed e' anche
sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.
".
b) al comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le
parole "e 1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative
ai depositi di titoli" sono soppresse;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 2-ter. Le
comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli
intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare:
a) con periodicita' annuale euro 120
b) con periodicita' semestrale euro 60
c) con periodicita' trimestrale euro 30
d) con periodicita' mensile euro 10
2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:
a) con periodicita' annuale euro 150,00
b) con periodicita' semestrale euro 75,00
c) con periodicita' trimestrale euro 37,50
d) con periodicita' mensile euro 12,50
3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:
a) con periodicita' annuale euro 380,00
b) con periodicita' semestrale euro 190,00
c) con periodicita' trimestrale euro 95,00
d) con periodicita' mensile euro 31,66"
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere piu' rigoroso il regime di riporto delle
perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla
data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.".
10. Per rendere piu' rigoroso il regime di ammortamento dei beni
gratuitamente devolvibili, all'articolo 104 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non puo' essere
superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente misura
percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati
ai sensi degli articoli 102 e 103.";
b) il comma 4 e' abrogato.
11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30
luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi
all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali,all'articolo 15
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10
sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in
bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi
d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi
dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi
contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per
partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo
assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore
fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai
maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di
azienda ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni
effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010
sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il
versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14.
16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con
provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di definizione della
pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme,
se superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione
del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla
prestazione della garanzia" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la
parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione,
se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione
della predetta garanzia sull'importo delle rate successive,
comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con
riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano
agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni
giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro
dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio
dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non
versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da
tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il
seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA e'
revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare
non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in
materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di
attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima
indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata
gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di indagine
sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e presso
gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia
stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non
trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale
articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o
l'esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente
con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale"
sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente
alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti
ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la
completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio".
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7)
dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti,
previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore
centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la
Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al
pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla
presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui
avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a
cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori
finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le
disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di
settore:
a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire
dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per
tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere
pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento
sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia
delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente
lettera: "e) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche'
l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli
studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica
a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella
motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che
inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di
settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di
ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter: La misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle
sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni
irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono
definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La
disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di
irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima della
predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la
proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite
con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente
si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e
riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei
versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti
parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di
garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i
rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma
1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma : "6-bis. Il
rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel
corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno
successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso
di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a
compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,
a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero
sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga
l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato
degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo
l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali,
e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31
dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, e le disposizioni
contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto
legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente
decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno
2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle
comunicazioni di inesigibilita':
a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato
dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30
settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1°
ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le
seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a:
"data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite le
seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega
uno o piu' dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
abrogati i commi 213, 214 e 215.
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da
quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio
di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le
parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione
o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti
che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono
stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui
all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo
l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello
stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito,
di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'
e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del
noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano
attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura
emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di
noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere
consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia
riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in
grado di emettere il documento.
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina
dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' differito alla
data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca
urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria della presente
disposizione, la sua efficacia e' subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle
quali puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota
pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle
attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista la disciplina del regime
fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla
base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino
attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a
quote costanti e attivita' ammortizzabili cumulativamente con
aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole:
"esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche', per gli atti degli organi
giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono
soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa
l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa
devono essere indicati, le generalita' complete della parte, la
residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il
codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in
giudizio.


          
Capo V

Disposizioni in materia di entrate



                               Art. 24 

Norme in materia di gioco

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto ai
versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei
giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei
suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche
prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati
ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a
titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma
2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In
questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo
quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini
di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla
riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta,
sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in
capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella
relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono
dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto
passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica,
sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla
Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede
alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle
imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando
metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le
violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i
termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore
nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile
all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse,
l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali
comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge
l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito
agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina
induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della
provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di
accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio
applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima
prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso
di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con
vincita in denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in
carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria
del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in
materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non
ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a
titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli
imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia
di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le
eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi
versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle
convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti
dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi
pubblici, con o senza vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi
di economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli
uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui
e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto
illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi
sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza
per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e
amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia
tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti
dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo
39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono
sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il
primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con
vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai
giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche
nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco
da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi,
identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei
periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in
relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le
cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha
emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un
triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del
presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o
concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato
la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai
fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal
comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui
al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore
e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della
legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso,
l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il
corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in
cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco sia una societa', associazione o,
comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente
comma e dal comma 21 si applicano alla societa', associazione o
all'ente e il rappresentante legale della societa', associazione o
ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle
attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via
sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di
gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni
ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b),
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti
indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone
fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o
a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo
di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui
titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore
generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o
indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,
648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso
all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di
riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo
divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o
patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con
sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei
predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti,
costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere
assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a
procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei
soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche
della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una
partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento
della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata
in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca
della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso
della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente
comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la
dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di
rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione
per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti
sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o
la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento
del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui
confronti e' riscontrata la sussistenza di elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che
dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma,
che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta
l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli
operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per
ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della
sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al
domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la
relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la
pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei
concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie
istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E'
corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono
destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di
imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del
concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo
24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono
altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione
al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita
la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal
concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari
al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari,
con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati,
tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni
novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione
di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I
punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai
soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo
88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco,
nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica
ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento
dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza
con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti
dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7
per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla
osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed
attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni
alla istallazione di videoterminali gia' acquisite, senza soluzioni
di continuita'. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione
concedente di incrementare il numero di VLT gia' autorizzato nei
limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal
1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei
videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette
autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato
al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni
singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla
osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di
rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra
giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu'
intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza
forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive
aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso
punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi
come attivita' principale o accessoria la commercializzazione di
prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non
superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base
d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di
vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati
dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della
presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito
concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui
all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le
concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione
precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva,
l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno
intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto
indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione
accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni
precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di
vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte
economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore
ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori
italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in
possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti
che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di
giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma del monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti,
le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in
particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle
relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo
modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di
ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
del monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le
seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2
euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi,
e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad
imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari
al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12,
del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto
superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533,
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso
previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa
verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui
all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche'
dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro
150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento.
Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni
applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo
stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del
predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione,
entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i
versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per
l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di
monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino,
secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita,
anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza
una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con
l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente
nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al
pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di
determinati requisiti di distanza e produttivita' minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri
di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei
medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di
produttivita' minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri
un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in
ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di
parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul
territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la
potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle
rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima
per il rinnovo.


          
Capo V

Disposizioni in materia di entrate



                               Art. 25 

Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le
seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla scadenza
del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette
frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore
preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi
degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di
indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862 MHz, dalla
scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle
frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle
procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a
percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle
finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno
proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono
inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore degli
operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi
in ambito locale,";
2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un
uso piu' efficiente dello spettro attualmente destinato alla
diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono
sostituite dalle seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di
cui al comma 8";
3) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al
primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una
quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico
per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle
predette maggiori entrate puo' essere anche utilizzata per le
finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di
240 milioni di euro ivi previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In
ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione
e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e
provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da
8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una
provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti
dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via
prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine
di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per
effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte,
nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi
accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra
programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la
possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto
capitale per disaccantonare spese correnti.".
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi
assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie
di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di
operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non
risultino destinatari di diritti d'uso. "


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 26 

Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del
settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di
produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale,
compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei
limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 27 

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita'

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per
favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione
del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo
periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente," sono soppresse.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 28 

Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e'
altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento
dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato,
all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di
soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non
integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di
impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse
per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per
un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente
fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella
prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 7 agosto 2003.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti
dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle
normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31
ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita'
successivamente individuati dalle normative regionali di settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e' prevista la
contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualita'
dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete
distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono
essere dotati di apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.
6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un
minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree
autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti
parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati
1500".
10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri
soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in locali diversi da
quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso
sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle
aree autostradali in concessione.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al
solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali
differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalita'
di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere
adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello
sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 29 

Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali
e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per
il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza
fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro,
l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la
progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza,
la tutela della disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali definisce con proprio decreto le modalita' di
interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic
lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonche' alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.".
2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o
indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio
del Ministero della giustizia
3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti
nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione
europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 30 

Finanziamento della banda larga

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i
cittadini "ad una velocita' di connessione superiore a 30 Mb/s" (e
almeno per il 50% " al di sopra di 100 Mb/s"), il Ministero dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico - privato,
sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione
dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel
progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico
generale in conformita' all'articolo 106 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di
comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare
il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del
sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari
alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da
assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali
investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico,di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili
di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle
disposizioni dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1
possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per
assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico
di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle
procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle
risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 31 

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i
processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei
fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla
Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le
seguenti disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi
comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei
capitali raccolti in societa' non quotate nella fase di
sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up
financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di
sviluppo del prodotto (expansion financing).
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le
seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro
dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio
Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo
che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via
prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle societa' o
analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la
possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu' di
36 mesi;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50
milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di
rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato
rispetto delle suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del
comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea
secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 32 

Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle
infrastrutture

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e
stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse
del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate
prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi
dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31
dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto , non sia stato emanato il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante
decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la
realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31
dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo
1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto che non abbiano assunto obbligazioni
giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di
loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il
pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione
delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato
il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512,
della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero,
in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno
chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati
e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal
detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di
cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011
e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere
versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di
indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione
prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel
caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli
iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti
sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per la
coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi
strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie
per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa;
alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni
del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con
particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione
territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle
risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa
per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita'
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e
le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo
stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito
esclusivamente nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione
del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008,
le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere
ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO
Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni
internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei
confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle
opere individuate e definite essenziali in base al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 33 

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e' costituita
una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a
2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento
immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in
forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o
dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La
pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di
legge. Il capitale e' detenuto interamente dal Ministero
dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla societa' di
gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva
a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidita'
necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I
fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita
dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in
locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto o in
parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,
provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti
pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti
con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di
progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite procedure
di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione
di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni
individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista
dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui
al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono
apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e' compatibile con
le vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura delle
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei
fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o
previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e
prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al
comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai
fondi di cui al comma 2 puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine
perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene
promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima
procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica
degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e'
sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti
apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza
delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del
citato decreto legislativo, nonche' l'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di
conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista
dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante
rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."
7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo
si applicano le agevolazioni di cui il commi 10 e 11 dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4
del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e' sciolta ed e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 34 

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto,
l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita',
puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un
indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,
quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche
quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di
acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un
giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del
presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato
lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia' erogate al
proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse
legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente
articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in
misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi
di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato
a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la
prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per
cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle
circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area
e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e'
specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali
ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione,
valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed
evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e'
disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e'
notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di
proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai
sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso
la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione
procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate
quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia
residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si
tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di
interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il
provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il
terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il
pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore
venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene
continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un
altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con
oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale
acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti,
privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze
o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei
trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui
al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi'
applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche
se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente
ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la
valutazione di attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a
disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al
proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da
quelle dovute ai sensi del presente articolo.".


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 35 

Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche,
semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e
interventi di riduzione del costo dell'energia

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare
un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per
impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per
le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. La compensazione da concedere e' rapportata ai
parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla
Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo
per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di
euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario
i - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e,
quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita'
del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali
periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche,
le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di
localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche
giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica,
sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare
la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di
ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo
87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti
di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio per
trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti
radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico
con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e
con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri
quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e
all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi
contestualmente all'attivazione dell'impianto.
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono
inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via
sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della
mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche
o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6
entro la data del 1° gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le
seguenti: ", nonche' che condizionino o limitino la suddetta
riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo
dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo
specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 36 

Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di cui al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di
componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti
compiti e attivita' ferme restando le competenze e le procedure
previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione tariffaria
nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade
statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero
in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti
effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente
alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,
inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle
opere date in concessione e il controllo della gestione delle
autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;
3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la
gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e
gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con
decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle
societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del
Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni
Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per
pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e
della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie
per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela
del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la
tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade
ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti
all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per
conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le
entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione
ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della
rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa
segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto,
con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al comma 2,
l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita in materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito all'Agenzia,
per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a
legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi
nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla
individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e
alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato
all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione
che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1
sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, o a societa' dallo stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a..
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas
s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice
civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si
provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le
attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il
consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data
di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla riorganizzazione
delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del
nuovo statuto della societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro
30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del
consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede
i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di assicurare
la funzione di organo in house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 37 

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere
definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio
di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei
carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei
procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed
omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila
il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160,
i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della
determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio,
i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite
convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le
facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del
dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene
trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita',
di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi
per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di
procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i
processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro
4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta'
ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro
200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la
seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le
seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) alla lettera a):
a) dopo le parole: "processo civile," e' soppressa la
seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) alle lettera a):
a) dopo le parole: "processo civile" e' soppressa la
seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e'
sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia
di giustizia civile, amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota
parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la
giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un
terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di
giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di
magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli
Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni
previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la
riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura
del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle
modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale
amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del
cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e
tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata
all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei
giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo
compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono,
altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli
incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote
uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al
funzionamento degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi
di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della
quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi'
subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al
deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro
novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la
percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta
al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui
al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo
le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle
dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel
fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le
procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia'
bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura
tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di
riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per
cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono
sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del
Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori
dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o
tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline
similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133,
alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con
provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti
magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 38 

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione
amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei
pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia
previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte
l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31
dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a
favore del ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal
giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica
l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile,
sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di
inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice
competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile.,
presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva
delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il
giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura
civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti
all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo
costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al
primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a
pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico
preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di
completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico
interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con
decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai
sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma
precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'
modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative
prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma
precedente sono inappellabili.";
2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a
pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione
del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli
enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a
titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei
procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di
pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura
territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del
titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.
639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle
azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati,
ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale
dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici,
nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a
seguito di riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1),
si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al
valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si
applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppressa la voce n. 2529.
5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12
e' inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con
riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per
gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di
cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio
sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo
specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di
riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco
nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli
eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico
dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono
sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il
quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione
al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo
delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il
riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di
nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale
dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in
deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura
civile".


          
Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO



                               Art. 39 

Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della
giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita' e terzieta'
del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie
regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati dello
Stato, in servizio o a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli
organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) e' soppressa;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che
in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra
prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le
scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita'
di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e
anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti
singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione
dei tributi o di altri enti impositori;";
3) la lettera m) e' soppressa;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) coloro
che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il
personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono
essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero
esercitano le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e
nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere
componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero
esercitano le attivita' individuate nella lettera i) nella regione
dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti.";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono
aggiunte le seguenti: " i conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in
servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono
soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il
Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione
della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di
competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria
della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e'
aggiunta la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente
tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime
parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le
seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola:
"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale
giudicante".
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del
presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui
al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la
cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata
rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita', i
giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame
di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita'.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti
vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla
predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti
presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in
servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette
commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie
entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si
intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di
cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze
armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco
deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati
dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a
svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in
godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare
sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in
base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro
della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza
della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono
individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti
per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili
con quelle in godimento
8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice
dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia
tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del relativo
processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le
comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto
legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto
difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle
quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla
lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla
lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate
nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle
maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13,
comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il
piu' generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso
e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di
cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita'
del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo
volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale
proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione
avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di
economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e'
condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o
per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o
accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento
agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1°
aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e
quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla
proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011
dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo
del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le
seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo
2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse
sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i
termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti
per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti
sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il
30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e
notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al
recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa
del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed
economicita', entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il
trasferimento, anche graduale, delle attivita' di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate
erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche' dalle
societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e
organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con
il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere
autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


          
Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI



                               Art. 40 

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 5.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse
finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo
21, commi 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,
articolo 37, comma 21, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma
1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.198,963 milioni di
euro per l'anno 2011, a 7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012,a
1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di
euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a
1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011, a
4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012,a 435,763 milioni di euro
per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563
milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni
di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle
minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13,
commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21,
comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,
quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


          
Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI



                               Art. 41 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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