Aiuti di Stato - norme Ue per infrastrutture sportive, ricreative e locali
Il Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) chiarisce i casi in cui la concessione di contributi a favore di infrastrutture sportive e ricreative e di infrastrutture locali è compatibile con le norme Ue in materia di aiuti di Stato.
Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
Il Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651-2014 individua i casi in cui è possibile concedere senza notifica preventiva alla Commissione europea aiuti per gli investimenti o al funzionamento relativi a infrastrutture sportive e a infrastrutture ricreative multifunzionali, cioè a strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, con l'esclusione dei parchi di divertimento e degli alberghi.
La prima condizione perchè i contributi siano compatibili con il mercato interno è che l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento connessi all'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli solo se tali condizioni vengono rese pubbliche. Laddove dei club sportivi professionali siano utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le relative condizioni tariffarie.
In secondo luogo, il RGEC stabilisce che qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale debba essere assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
Spese ammissibili e intensità del contributo
Per gli aiuti agli investimenti di creazione o ammodernamento di infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali le spese ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
L'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra le spese ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, che viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
Per gli aiuti al funzionamento le spese ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura, che comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono quelli di ammortamento e di finanziamento se già inclusi negli aiuti agli investimenti.
L'importo dell'aiuto non deve superare le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
In entrambi i casi, per gli aiuti che non superano un milione di euro, l'importo massimo del contributo può essere fissato, in alternativa ai metodi indicativi, all'80% dei costi ammissibili.
Aiuti per le infrastrutture locali
I finanziamenti per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale sono compatibili con il mercato interno laddove queste siano poi messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria.
Inoltre, il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura deve corrispondere a un prezzo di mercato e qualsiasi concessione a favore di un terzo per la gestione deve essere assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme sugli appalti.
Spese ammissibili e intensità dell'aiuto
Il Regolamento generazione di esenzione di categoria stabilisce che le spese ammissibili al contributo comprendono sia i costi degli investimenti materiali che di quelli immateriali.
Anche in questo caso, l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra le spese ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, calcolato in base ai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
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Regolamento generale di esenzione per categoria
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