Ddl Lavoro autonomo – dubbi su funzioni PA alle sole professioni ordinistiche
Professionisti divisi sull'attribuzione agli iscritti agli ordini di una serie di funzioni della PA, prevista dal Jobs Act per le partite Iva
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L'articolo 5 del disegno di legge in materia di Lavoro autonomo non imprenditoriale e articolazione flessibile del lavoro subordinato divide i professionisti, in questi giorni chiamati a intervenire in audizione in commissione Lavoro alla Camera. Mentre i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali salutano con favore la delega al Governo per l'attribuzione di una serie di funzioni della PA alle professioni ordinistiche, le professioni associative contestano l'esclusione dal provvedimento.
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Il tema sta attraversando tutte le audizioni organizzate dalla commissione Lavoro di Montecitorio e rappresenta il punto più controverso di un disegno di legge che in linea generale ha guadagnato soprattutto consensi. Seppure con diverse richieste di modifica, il Jobs Act per le partite Iva soddisfa infatti molte delle esigenze manifestate in questi anni dai lavoratori autonomi, dall'introduzione di agevolazioni fiscali per le spese di formazione all'estensione dell'indennità di malattia e del trattamento di maternità, dalla disciplina sui tempi di pagamento della PA alla tutela delle invenzioni dei lavoratori autonomi, fino alla protezione dalle clausole contrattuali abusive.
Meno lineare il quadro per quanto riguarda l'articolo 5 del ddl, che prevede deleghe al Governo in materia di rimessione agli iscritti alle professioni ordinistiche di una serie di funzioni della PA, come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica.
Soddisfatte Alta Partecipazione e Confprofessioni, che però chiedono di fare in modo che alle nuove responsabilità corrispondano adeguate contropartite economiche, e il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP), che propone di individuare le funzioni sussidiarie da attribuire facendo riferimento alle tipicità delle singole professioni, in collaborazione con gli ordini di riferimento.
Di delega in bianco su un tema avulso dalle finalità del testo parla invece Confassociazioni, dal momento che l'articolo si limita a fissare due soli criteri per i decreti attuativi da parte del Governo: l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste; il riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Confassociazioni denuncia il rischio di una discriminazione tra professionisti di serie a e di serie b, in linea con la posizione del Coordinamento libere associazioni professionali (Colap), che chiede di allargare il provvedimento anche ai professionisti iscritti a un'associazione ai sensi della legge 4/2013. Un ragionamento analogo, avverte tra l'altro il Colap, si potrebbe fare anche sull'articolo 6 del ddl, che prevede una delega al Governo per rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale a favore dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, escludendo anche in questo caso le professioni associative.