Aiuti Stato – Reg. 1084-2017, modifiche a Regolamento generale esenzione
Il testo del Regolamento UE n. 1084-2017 che modifica il Regolamento n. 651-2014 in materia di aiuti di Stato.
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Il Regolamento generale di esenzione determina i beneficiari, le spese e le intensità massime di aiuto pubblico che sono ammessi a livello europeo senza obbligo di notifica preventiva a Bruxelles e di verifica puntuale della compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato e con la concorrenza nel mercato unico.
Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione dall'entrata in vigore dell'attuale Regolamento n. 651-2014, si è deciso si apportare alcune modifiche al testo, in modo da ridurre l'onere amministrativo legato alla notifica di misure di aiuto di Stato semplici e di permettere a Bruxelles di concentrarsi sui casi che hanno gli effetti potenzialmente più distorsivi.
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Tra le novità del nuovo Regolamento n. 1084-2017 vi è anzitutto l'inclusione, a specifiche condizioni, degli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014.
Aiuti a favore degli aeroporti regionali
In base al regolamento l'importo degli aiuti agli investimenti non deve superare:
- a) il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso;
- b) il 75% dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso.
Le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote.
Quanto agli aiuti al funzionamento, questi non devono superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione e non sono concessi ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200mila passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso.
L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.
Aiuti a favore dei porti marittimi
Per quanto riguarda gli aiuti ai costi marittimi sono ammissibili le spese per:
- a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- c) il dragaggio.
I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.
L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio, che è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
L'intensità di aiuto per gli investimenti varia in base ai costi ammissibili, dal 100% per costi inferiori o pari a 20 milioni di euro, all'80% per costi superiori a 20 milioni ma inferiori o pari a 50 milioni, fino al 60% per quelli superiori a 50 milioni di euro.
Tali intensità di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Per gli aiuti che non superano i 5 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo illustrato, direttamente all'80% dei costi ammissibili.
Aiuti a favore dei porti interni
Anche nel caso dei porti interni sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:
- a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- c) il dragaggio.
I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.
L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio, dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
L'intensità massima di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e può essere fissata all'80% per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro.
Cultura e infrastrutture sportive e ricreative
Il provvedimento innalza poi le soglie di notifica applicabili a:
- gli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio, da 100 a 150 milioni di euro per progetto,
- gli aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio, da 50 milioni a 75 milioni di euro per impresa e per anno.
Riviste al rialzo anche le soglie per gli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, con gli aiuti agli investimenti che passano da 15 a 30 milioni, con costi totali superiori a 100 milioni di euro per progetto, e non più 50 milioni. Confermata, invece, la soglia di 2 milioni di euro, per infrastruttura e per anno, per gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive.
Disposizioni contro la delocalizzazione
Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, infine, il regolamento prevede anche l’inserimento di un obbligo per i beneficiari che presentino domanda agli investimenti ai sensi dell’art.14 del Regolamento generale di esenzione di:
- confermare che essi non hanno effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto,
- impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.
I regimi di aiuti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni contro la delocalizzazione entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Photo credit: European Parliament via Foter.com / CC BY-NC-ND