Ecobonus – vademecum ENEA per riqualificazione energetica condomini
Aggiornata la guida alle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento sulle parti comuni degli edifici condominiali.
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L'ENEA ha aggiornato il vademecum messo a disposizione per la prima volta ad agosto e dedicato a chi è interessato alle detrazioni fiscali del 70% e 75% introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 per interventi di efficientamente energetico sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Legge Bilancio: le novità per l’ecobonus
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale, pari al 65% e da ripartire in dieci annualità di pari importo, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà godere dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2021. In questo caso la detrazione sale al 70% se gli interventi interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, e al 75% se sono finalizzati a migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva.
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In alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari vi è la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Anche gli istituti autonomi per le case popolari possono beneficiare delle detrazioni per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Il vademecum ENEA
Il documento riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%) e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale (detrazione del 75%).
Dal 15 settembre è possibile inviare all’ENEA la documentazione relativa agli interventi in questione attraverso il portale http://finanziaria2017.enea.it/index.asp.
Chi può usufruire delle detrazioni
Possono beneficiare dell’ecobonus:
- coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti;
E' possibile, per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni optare per la cessione del credito.
Limiti di spesa e requisiti generali dell’immobile
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.
Per usufruire delle detrazioni, l’immobile oggetto d’intervento deve possedere le seguenti caratteristiche:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni.
Requisiti tecnici dell’intervento
Oltre a rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica, per essere agevolabile l’intervento:
- deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
- deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
- devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
- per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva ed inoltre devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
Sono inoltre agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci…).
Vademecum aggiornato: la documentazione da trasmettere
Entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, la documentazione necessaria va trasmessa all'ENEA eesclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017: http://finanziaria2017-condomini.enea.it).
La documentazione in questione comprende la scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato e la scheda descrittiva dell’intervento.