Legge Bilancio 2019: Bonus ricerca, tornano le aliquote differenziate
La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il bonus ricerca e sviluppo, ma reintroduce le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e riduce l'importo massimo concedibile per impresa.
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Confermato il ridimensionamento per il bonus ricerca e sviluppo: il testo finale della legge di Bilancio 2019 riduce l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro. Novità anche sul fronte degli adempimenti formali, che avranno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Cambiano aliquote e massimale di aiuto
Se la legge di Bilancio 2017 ha potenziato il bonus ricerca, prevedendo l’aliquota unica al 50% per tutte le spese ammissibili e per tutto il personale impiegato in attività di R&S e innalzando l'importo massimo dell'incentivo a 20 milioni di euro, la manovra 2019 rimodula l'intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l'agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d’imposta.
In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento.
Discorso analogo per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si precede l’aliquota ridotta del 25%.
La seconda novità di grande impatto è la riduzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.
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Anche materiali e forniture tra le spese ammissibili
La legge di Bilancio interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, dando rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.
Il calcolo dell'agevolazione
Il ritorno alle aliquote differenziate condurrà all’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, che opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (la differenza tra l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) individuando la quota di su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in base alla diversa incidenza della varie tipologie di spese sul totale sostenuto nel periodo agevolabile.
A titolo di esempio, ipotizzando che nel periodo d’imposta 2019 si generi un’eccedenza agevolabile pari a 250mila euro e che l’ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l’aliquota del 25% sia pari a 100mila, mentre quello relativo alle voci cui si applica l'aliquota del 50% sia pari a 150mila, l’importo del credito d’imposta spettante sarà pari a 100mila euro, cioè la somma di 25mila euro (il 25% di 100mila) e 75mila euro (il 50% di 150mila).
Certificazione delle spese e relazione tecnica
La manovra interviene anche sugli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta.
La legge n. 145-2018 estende infatti l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari.
Inoltre, la fruizione del bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.
Infine, l’impresa è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.
Nuovi obblighi formali subito operativi
Un aspetto cui porre attenzione sono i tempi di operatività delle nuove regole.
Le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019.
Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.