La legge di conversione del Decreto Semplificazioni
In Gazzetta ufficiale il testo della legge n. 12-2019 di conversione del decreto Semplificazioni, approvata la scorsa settimana dall’Aula della Camera.
> Decreto Semplificazioni: sezione speciale Fondo Garanzia per imprese creditrici della PA
Entra in vigore oggi, 13 febbraio, la legge n. 12-2019 di conversione del decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 135-2018), approvata con 310 voti a favore e 245 contrari dalla Camera dei Deputati confermando il testo varato al Senato.
Sezione speciale Fondo Garanzia PMI
La prima novità introdotta dal provvedimento è l'istituzione di una Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle PA.
Durante l’esame in sede referente al Senato si è deciso di estendere gli interventi di garanzia ai professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari anche titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
La garanzia della Sezione speciale sarà rilasciata su finanziamenti già concessi a PMI e professioni beneficiari da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "inadempienze probabili".
La legge n. 12-2019 prevede una copertura non superiore all'80% e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, il minore tra:
- l'importo del finanziamento non rimborsato alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati,
- l'ammontare dei crediti certificati vantati verso la Pubblica Amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.
Il rilascio della garanzia è subordinato alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e il beneficiario di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento. La garanzia della Sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della PA dei crediti dovuti.
La garanzia è concessa a fronte del versamento alla medesima Sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato, che può essere posto a carico del beneficiario in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
Un apposito decreto ministeriale definirà modalità, condizioni e limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della Sezione speciale, la cui efficacia è comunque condizionata al via libera della Commissione europea.
Secondo le stime contenute nella relazione che accompagna il provvedimento, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, in virtù dell'effetto moltiplicatore dovrebbe essere possibile rilasciare garanzie per un importo di circa 300/350 milioni di euro. Stimando un valore medio della garanzia rilasciata dalla Sezione speciale di 150mila euro per impresa, in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal Fondo, si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 piccole e medie imprese.
Sempre a favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della PA, il testo introduce alcune modifiche al Codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole per il debitore l’accesso all’istituto della conversione del pignoramento.
Inoltre, si stabilisce che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, si presuma come gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. Tale presunzione non opera quando tutte le parti del contratto rientrano nella categoria di piccole e medie imprese.
> Fondo Garanzia PMI: boom di agevolazioni nel 2018
Zone economiche speciali - ZES
Introdotte anche una serie di agevolazioni per la Zona economica speciale (ZES) aggiornando la disciplina prevista dal decreto Mezzogiorno.
In particolare, per le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES si prevedono:
- procedure speciali per semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica, tra cui la riduzione dei tempi per VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica), AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), autorizzazione paesaggistica, ecc;
- riduzione della metà dei termini per eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni;
- raccordo tra gli sportelli unici da parte del Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ZES;
- possibilità per ogni Regione interessata di presentare al ministro per il Sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi procedimentali speciali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- istituzione nelle ZES di aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo, che consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA.
Tali procedure sono estese anche alle imprese che operano nella Zona logistica semplificata (ZLS).
> Decreto Mezzogiorno: il regolamento per le Zone economiche speciali - ZES
Enti del Terzo settore
Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto ci sono quelli relativi agli enti del Terzo settore. In particolare, il testo ridefinisce i termini dell'entrata in vigore del comma 51 della legge n. 145 del 2018, che prevede l'abrogazione delle agevolazioni tributarie per soggetti quali enti di assistenza sociale, istituti di istruzione e istituti autonomi per le case popolari.
L'entrata in vigore viene subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi con cui saranno individuate nuove misure di favore nei confronti di soggetti che realizzano con la loro attività delle finalità sociali.
Per i beneficiari delle agevolazioni tributarie, specifica il provvedimento, non sarà possibile cumulare tali benefici con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni materiali strumentali e per l'assunzione di personale previsti dalla legge di Bilancio 2019.
> Terzo Settore – guida al nuovo regime fiscale per l'impresa sociale
Rottamazione delle cartelle
Un ulteriore emendamento approvato propone di modificare l'articolo 3 del decreto Fiscale (Dl n. 119 del 2018) relativamente alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, consentendo l'accesso alla rottamazione delle cartelle anche ai soggetti attualmente esclusi, quelli, cioè, che non abbiano provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017.
Vengono inoltre aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall'anno 2020 per il pagamento delle rate.
Agricoltura e Pesca
In sede referente il testo si è arricchito anche di un emendamento che prevede la possibilità per l’INPS di acquisire d’ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole.
Tali dati comprendono:
- l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- l’indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
Tra le novità della legge di conversione anche l’inclusione delle associazioni nazionali delle imprese di pesca "stipulanti il CCNL di riferimento nel settore" all’interno della platea dei destinatari del Programma nazionale triennale della pesca relativamente alle iniziative di promozione della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti.
Piano per la transizione energetica sostenibile
Previste disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo l'approvazione - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente - di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, nella valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.
Nelle more dell'adozione del Piano, che dovrebbe essere approvato entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono sospesi i procedimenti amministrativi, inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, facendo salvi alcuni specifici procedimenti.
La legge n. 12-2019 interviene anche sulla disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche stabilendo che, alla scadenza o in caso di decadenza e rinuncia, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento.
Altre misure
Tra le altre disposizioni contenute nella legge di conversione la proroga del prestito ad Alitalia fino al 30 giugno 2019, norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019, semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, università, ricerca e misure in materia di edilizia penitenziaria.
In sede di esame è stato inoltre proposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2019 per la concessione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime del disastro avvenuto presso l'hotel Rigopiano di Farindola, in Abruzzo, il 18 gennaio 2017 e per coloro che siano stati gravemente feriti.
Previste anche misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, semplificando il rilascio delle autorizzazioni, e una definizione normativa delle "tecnologie basate su registri distribuiti" e dello "smart contract". A questo proposito si stabilisce che, affinché le tecnologie basate su registri distribuiti possano produrre effetti giuridici, l’Agenzia per l'Italia Digitale individuerà i correlativi standard tecnici entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
In sede referente è stato poi introdotto l’esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
La legge consente poi ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, fino al 31 dicembre 2021, e prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione.
Previste anche modifiche alla disciplina relativa all’obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese del settore e norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Tra le norme introdotte in commissione referente anche le modifiche alla disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC).
Infine, viene ampliato da 3 a 24 mesi il lasso temporale entro il quale il datore di lavoro che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non sia punibile né assoggettabile a sanzione amministrativa.
> Legge n. 12-2019 di conversione del Decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 135-2018)
> Testo della legge n. 12-2019 coordinato con il decreto-legge n. 135-2018