Dl Rilancio: i chiarimenti Inps su congedi, bonus baby sitter e centri estivi
Per aiutare le famiglie ad accedere agli aiuti previsti dal decreto Rilancio, come i congedi parentali straordinari o il bonus baby sitter e centri estivi, l’INPS ha pubblicato una serie di circolari che fanno chiarezza sui beneficiari e su come presentare le domande.
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INPS: chiarimenti congedi parentali straordinari
La legge n. 77-2020 conversione del decreto Rilancio ha esteso il periodo di fruizione del congedo parentale Covid-19 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni. Inoltre, ha stabilito che a partire dal 19 luglio, data di entrata in vigore della legge, il congedo parentale può essere utilizzato anche in modalità oraria.
A tal proposito, l’INPS, con messaggio 21 luglio 2020, n. 2902, ha comunicato che è stata aggiornata l’applicazione per presentare la domanda di congedo Covid-19 in modalità giornaliera, per consentire la richiesta di periodi dal 19 luglio al 31 agosto.
Con il messaggio n. 3105 dell’11 agosto 2020, inoltre, l'INPS ha chiarito le modalità di presentazione delle domande per la fruizione oraria del congedo indennizzato spettante a chi si occupa della cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
La domanda di congedo Covid-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "Covid-19".
Nella domanda ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare:
- il numero di giornate di congedo Covid-19 che intende fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo Covid-19 sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo Covid-19, nell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo Covid-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande. La fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo.
Inoltre, con la circolare n. 99 del 3 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo Covid-19. Viene specificato, nel messaggio, che il congedo in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore. Risulta, invece, compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
L’INPS, nel messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020, ha anche chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi eseguita dai lavoratori autonomi, per le mensilità previste dai decreti emanati per emergenza sanitaria Covid-19, non costituisce causa ostativa all'erogazione delle indennità di maternità e paternità richieste dai medesimi lavoratori. Si tratta infatti di una specifica eccezione alla regola ordinaria, che però non si applica i lavoratori autonomi operanti in agricoltura.
In precedenza l'Istituto, con la circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, ha fornito istruzioni in relazione alle modifiche apportate dal decreto Rilancio alla durata del congedo parentale straordinario e all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992.
A tal proposito, il periodo in cui è possibile fruire del congedo Covid-19 era stato esteso fino al 31 luglio 2020 ed è aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo.
Per quanto concerne invece gli ulteriori 12 giorni di permessi 104 riconosciuti per i mesi di maggio e giugno 2020, le indicazioni fornite dall’INPS confermano la prassi già adottata per effetto dell’estensione dei permessi riconosciuta per marzo ed aprile 2020.
Pagamento assegno per il nucleo familiare
Nella circolare n. 88 del 20 luglio 2020, l’INPS illustra le novità apportate dal decreto Rilancio alle misure di sostegno del reddito previste dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’Istituto fornisce le indicazioni operative sia per il pagamento diretto, tramite i modelli SR41, che per il conguaglio dell’assegno anticipato dal datore di lavoro mediante esposizione nella denuncia contributiva Uniemens.
Se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata. Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.
Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta:
- i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto;
- i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
- i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche.
Compilazione dei flussi “SR41” per pagamento diretto
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro potranno indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.
Compilazione del flusso Uniemens
A partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, i datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando:
- nell’elemento <CodiceCausale>, il codice causale “L019”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, il valore “N”. A partire dalle denunce di competenza settembre 2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket);
- nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’AnnoMese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
I datori di lavoro che hanno già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice causale già in uso “F110”.
I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAF, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l’attività, non potendo predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice “L019”, secondo le modalità sopra descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice “F110” all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.
Le circolari su bonus baby sitter e centri estivi
Con la circolare n. 73 del 17 giugno 2020, l’Istituto previdenziale ha chiarito che per il periodo residuo di utilizzo del beneficio sono state ampliate le modalità di fruizione del bonus baby sitter ed è stato aumentato l’importo spettante per le diverse categorie degli ammessi.
Il bonus baby sitter e quello per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia sono destinati a:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla gestione separata dell’Inps;
- lavoratori autonomi iscritti e non iscritti all’Inps.
Il sostegno è riconosciuto anche per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia, operatori sociosanitari; inoltre, è destinato anche al personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per coloro che rientrano categorie di beneficiari sopraindicate, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020; nel caso di utilizzo, invece, da parte dei lavoratori impiegati in attività connesse al coronavirus l’importo è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro.
Per quanto riguarda il limite complessivo occorre tener conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato nella prima fase di emergenza sia del congedo anch’esso già richiesto e utilizzato in tale periodo. Infatti, se il nucleo familiare del lavoratore del settore privato ha già percepito 600 euro ad aprile potrà richiedere il nuovo bonus baby-sitting o optare per i servizi integrativi per l’infanzia, senza superare l’importo complessivo di 1.200 euro, che diventano 2.000 per i dipendenti della sanità e del comparto sicurezza.
Riguardo le modalità di fruizione dei bonus, si può optare per l’utilizzo del Libretto Famiglia o, in alternativa, è prevista la novità dell’opzione di fruire in tutto o in parte del bonus chiedendo l’accredito dell’importo spettante direttamente sul conto corrente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia non è compatibile con la fruizione di quello per asili nido, introdotto dal Bilancio 2017, negli stessi periodi di giugno e luglio.
In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai centri e strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere.
Con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 l’Inps ha comunicato la procedura per la presentazione della nuova domanda, sia per il bonus baby sitter, sia per l'agevolazione per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, entrambe previsti dal decreto-legge n. 34-2020.
I bonus sono erogati dall'Inps mediante il Libretto Famiglia.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi dell'Istituto. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile:
- richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile); - richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati
Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito internet dell’Istituto, la prima parte del PIN sarà inviata entro 12 ore dalla richiesta mediante SMS. Qualora la prima parte del PIN non dovesse pervenire, l’Istituto procede all’invio di un SMS che informa l’utente di una successiva comunicazione telefonica da parte del Contact Center per la verifica dei dati che avverrà nei successivi 2-3 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’utente potrà rivolgersi direttamente al Contact Center per la validazione della richiesta.
Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).
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