Brexit: slitta accordo. UE dà indicazioni per tutela proprieta' intellettuale
Mentre sfuma la possibilità di un accordo sulla Brexit entro luglio, la Commissione UE lavora per tutelare la proprietà intellettuale europea. Ecco gli avvisi agli stakeholder per non farsi trovare impreparati sul fronte della tutela di marchi, brevetti, indicazioni geografiche e diritto d’autore.
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Il timore di un no-deal sulla Brexit aumenta di giorno in giorno. Finora, infatti, i negoziati non hanno portato a significativi passi in avanti e le divergenze tra Bruxelles e Londra restano molte. A dirlo il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, a conclusione di un nuovo round di colloqui che - nelle intenzioni originarie - sarebbe dovuto sfociare in un’intesa entro luglio. Una possibilità andata in fumo, invece, e che porta Barnier ad affermare che al momento un accordo sulla Brexit è “poco probabile”.
I negoziati riprenderanno il 17 agosto, con la speranza di un’intesa entro settembre. Ma sul tavolo restano ancora troppi dossier aperti, incluso il cosiddetto “level playing field", cioè l'allineamento normativo preteso dall’UE nel timore di possibili atti di concorrenza sleale, e che invece viene rifiutato categoricamente da Londra.
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Brexit: come tutelare la proprietà intellettuale
Indipendentemente da un accordo o meno, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito diventerà definitivamente un paese terzo e questo avrà comunque delle conseguenze sulle imprese.
Per questo, in tutti questi mesi la Commissione ha pubblicato una serie di avvisi diretti agli stakeholder, affinché si facciano trovare pronti per le nuove relazioni che si avranno con Londra.
Finora l’UE ha pubblicato oltre 100 avvisi riguardanti molteplici settori e, tra questi, parecchi riguardano la tutela della proprietà intellettuale. Gli ultimi si focalizzano su marchi, diritto d'autore ed indicazioni geografiche.
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Marchi e disegni comunitari
Per quanto riguarda i marchi e i disegni, l’UE suggerisce di designare un rappresentante davanti all’Ufficio UE della proprietà intellettuale, se l’azienda ha sede nel Regno Unito.
Discorso analogo nel caso in cui l'attuale rappresentante sia un cittadino inglese. Anche in questo caso, infatti, andrebbe controllato subito se la persona possiede i requisiti per continuare ad operare dinanzi all’ufficio europeo, una volta concluso il periodo di transizione.
Diritto d’autore
Sia il Regno Unito che l’UE fanno parte degli accordi multilaterali in materia di diritto d'autore. Pertanto tutta una serie di tutele continueranno ad essere garantite.
L’uscita del Regno Unito dall’UE, però, farà venir meno una serie di lex specialis europee e particolari misure transfrontaliere che assicuravano gradi di difesa ancora più ampi, non previsti negli accordi multilaterali. Novità che interesseranno vari fronti, inclusi i broadcasters, la gestione collettiva dei diritti musicali oppure le opere orfane.
Indicazioni geografiche
In teoria, in caso di accordo tra Londra e Bruxelles, alla fine del periodo di transizione lo stock delle indicazioni geografiche registrate nell'UE continuerà ad essere tutelato anche nel Regno Unito. Per quel che riguarda invece le nuove registrazioni, finito il periodo di transizione, la registrazione di indicazioni geografiche inglesi nell’UE dovrà seguire le regole applicate ai paesi terzi.
Un’altra novità riguarda, poi, le domande di registrazione che resteranno pendenti davanti all'UE dopo la fine della transazione. In questo caso, una volta registrate, non copriranno più il Regno Unito.
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