Fondo Garanzia PMI – riforma rating imprese in Gazzetta ufficiale
Il testo del decreto del 6 marzo 2017 che riforma il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
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In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico contenente le nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI e l'articolazione della copertura in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che approverà le nuove condizioni di ammissibilità. Tale decreto potrà essere emanato a decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo la sperimentazione del nuovo modello di rating sulle richieste di garanzia relative ai finanziamenti della Nuova Sabatini.
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Modalità di intervento del Fondo di Garanzia
La garanzia del Fondo è concessa in forma di:
- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
- controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.
A modifica e integrazione di quanto stabilito dall'attuale disciplina del Fondo, il decreto stabilisce che la garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:
- a) non rientrino nella definizione di 'impresa in difficoltà' ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;
- b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come 'sofferenze' ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- c) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d'Italia;
- d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.
La garanzia non può essere concessa in relazione a:
- operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;
- finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione;
- operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.
La garanzia diretta non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo. La controgaranzia e la riassicurazione non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.
Nel caso di operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia, il soggetto garante deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione della commissione di garanzia applicata al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o controgaranzia. Qualora queste operazioni finanziarie siano, alla data di presentazione della richiesta di controgaranzia, già deliberate anche dal soggetto finanziatore, quest'ultimo deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal gestore stesso, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento controgarantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della controgaranzia.
La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del Fondo, non superiore a 2,5 milioni di euro.
Modello di rating delle imprese
Una volta in vigore le nuove disposizioni, il modello di rating previsto dal decreto MISE del 7 dicembre 2016 per i finanziamenti Nuova Sabatini, che si basa sull'attribuzione alle imprese di una 'probabilità di inadempimento' con consequenziale collocamento delle stesse in una specifica classe di valutazione utile per determinare il merito di credito, verrà esteso a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo.
Il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:
- riferite a nuove imprese;
- riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;
- di microcredito;
- di importo non superiore a 25mila euro per singolo soggetto beneficiario, ovvero a 35mila euro qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
- a rischio tripartito.
Le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese possono accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che i mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario, così come definiti dalle condizioni di ammissibilità e dalle disposizioni di carattere generale, siano pari ad almeno il 25% dell'importo del medesimo programma di investimento.
Misure di copertura del Fondo
La garanzia diretta è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 1 in allegato al decreto:
Classe di merito del soggetto beneficiario 1
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 30%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 50%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 80%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 80%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 2
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 40%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 60%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 80%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 80%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 3
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 50%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 70%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 80%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 80%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 4
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 60%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 80%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 80%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 80%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 5
- Finanziamenti fino a 36 mesi: non ammissibile
- Finanziamenti oltre 36 mesi: non ammissibile
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: non ammissibile
- Finanziamento del rischio: non ammissibile
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: non ammissibile
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 80%.
La riassicurazione per le operazioni a rischio tripartito è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 2 in allegato al decreto:
Classe di merito del soggetto beneficiario 1
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 30%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 50%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 64%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 64%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 2
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 40%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 60%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 64%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 64%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 3
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 50%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 64%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 64%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 64%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 4
- Finanziamenti fino a 36 mesi: 60%
- Finanziamenti oltre 36 mesi: 64%
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: 30%
- Finanziamento del rischio: 50%
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: 64%
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 64%;
Classe di merito del soggetto beneficiario 5
- Finanziamenti fino a 36 mesi: non ammissibile
- Finanziamenti oltre 36 mesi: non ammissibile
- Finanziamenti a medio-lungo termine, incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond: non ammissibile
- Finanziamento del rischio: non ammissibile
- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, inclusi i finanziamenti Nuova Sabatini: non ammissibile
- Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese, startup innovativi e incubatori certificati, microcredito, di importo ridotto: 64%.
Resta fermo che:
- la misura della riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione finanziaria garantita;
- la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.
La controgaranzia può essere concessa:
- nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione;
- se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.
Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e per le operazioni finanziarie riportate nella tabella n. 1 per le quali la misura della garanzia diretta è pari all'80%, le misure di copertura possono essere incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:
- all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
- al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione.
Operazioni finanziarie a fronte di investimenti
Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, alla richiesta di garanzia i soggetti richiedenti devono allegare il programma di investimento presentato dal soggetto beneficiario.
Le operazioni finanziarie sono ammissibili all'intervento del Fondo ai sensi del regolamento di esenzione, Sezione 2, «Aiuti agli investimenti delle PMI», se finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di garanzia.
Il programma di investimento deve essere completato dal soggetto beneficiario entro tre anni dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria. Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel programma di investimenti.
Su istanza del soggetto beneficiario, o nei casi in cui non sia soddisfatta una o più delle condizioni stabilite dal regolamento di esenzione, a condizione che il programma di investimenti non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, la garanzia può essere concessa ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari devono predisporre una relazione finale, firmata dal legale rappresentante, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.
La relazione finale sul programma di investimenti deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario al gestore del Fondo, entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei controlli ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di attivazione della garanzia.
In caso di mancato completamento del programma di investimenti entro il termine previsto o di mancato rispetto degli obblighi di conservazione e di trasmissione della relazione finale sul programma di investimenti, è prevista la revoca dell'agevolazione.
> Decreto 6 marzo 2017 - Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017
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