Accordi per l'innovazione – come ottenere le agevolazioni
Le istruzioni per ottenere i finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo inseriti in Accordi per l'innovazione.
> DM 24 maggio 2017 – nuove regole per finanziamenti ad Accordi Innovazione
> Fondo Crescita Sostenibile - finanziamenti per ricerca e sviluppo in Accordi di programma con PA
In Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del 25 ottobre 2017 che stabilisce le modalità di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di Accordi per l'innovazione con le Regioni interessate. Il provvedimento si applica alle proposte progettuali presentate dalla data di pubblicazione del decreto, quindi dal 31 ottobre 2017.
Accordi per l'innovazione, cosa sono
Con il decreto del 1° aprile 2015 il Ministero dello Sviluppo economico aveva previsto il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi di programma con le pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di favorire la competitività di territori caratterizzati da situazioni di crisi industriali, a valere su 80 milioni di euro del Fondo Crescita Sostenibile (FCS), integrabili con fondi europei, nazionali, regionali e locali, nella misura definita nei singoli Accordi.
La misura è stata rinominata Accordi per l'innovazione dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 maggio 2017, che gli ha assegnato risorse per oltre 206 milioni di euro, di cui:
- 100 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
- 80 milioni di euro a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020, di cui 45 milioni per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate e 35 milioni per quelli nelle Regioni in transizione;
- 26,6 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
I beneficiari delle agevolazioni
La misura si rivolge a:
- le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- i centri di ricerca.
Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In caso di presentazione in forma aggregata, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali il consorzio e l’accordo di partenariato.
I progetti finanziabili
Gli Accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, quali:
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
- Nanotecnologie
- Materiali avanzati
- Biotecnologie
- Fabbricazione e trasformazione avanzate
- Spazio
- Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista da Horizon 2020.
I costi ammissibili devono essere compresi tra 5 milioni e 40 milioni di euro, e la durata non deve superare i 36 mesi.
Le agevolazioni
Il Ministero dello Sviluppo economico cofinanzia l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di:
- un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle Regioni o Province autonome;
- un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
Tali agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
La procedura
Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale contenente:
- la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale,
- il piano strategico industriale aggiornato,
- la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti,
- la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.
Una volta ricevuta la proposta il Ministero dello sviluppo economico avvia la fase di interlocuzione con le Regioni e le Province autonome e valuta l’iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e dell'innovatività dei risultati attesi, dell'interesse industriale, degli effetti sull'occupazione, delle ricadute multiregionali e dell'eventuale capacità di attrarre investimenti esteri o di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale.
In caso di esito si positivo si passa alla definizione dell’Accordo per l’innovazione e le imprese possono procedere alla presentazione dei progetti esecutivi. E' la valutazione di questi ultimi, infatti, a determinare l'effettivo accesso alle agevolazioni.
> Decreto MISE 25 ottobre 2017
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