DL 5-2009, incentivi per i settori industriali in crisi, convertito in legge

Cemara dei deputatiIl decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è stato convertito in legge ieri al Senato ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel processo di conversione sono state introdotte diverse modifiche. Oltre agli aiuti ai settore auto e moto, elettrodomestici, mobili, alle norme sulle quote latte con la rateizzazione delle multe, il decreto prevede il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, il pacchetto anti-speculazioni di borsa, il rifinanziamento del fondo di garanzia per le Pmi.
Interessante anche l'ammobidimento del patto di stabilità interno per gli enti locali virtuosi, che possono così avere maggiore flessibilità per gli investimenti.
 
Il testo del maxiemendamento della Camera ha modificato la norma sulla delocalizzazione approvata in commissione: ora gli incentivi per l'acquisto di auto, elettrodomestici e mobili, si applicheranno a quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni incentivati al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'efficacia di questa disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea.
 
Si confermano l'allargamento degli incentivi alle due ruote fino a una potenza massima di 60 kW, viene istituito un Fondo nello stato di previsione del ministero dell'Economia con una dotazione di 400 milioni di euro per interventi urgenti e indifferibili nel settore dell'istruzione e per interventi legati a eventi celebrativi.  Cancellate infine le norme che congelavano l'aumento dei canoni delle spiagge.
 
In sintesi, le principali modifiche introdotte nel decreto incentivi alla Camera riguardano le seguenti tematiche:
 
Benefici distretti industriali anche per le reti di imprese
Lo snellimento delle procedure amministrative e le facilitazioni, già previste per i distretti industriali, saranno estese anche alle reti di impresa. Resta fermo l’assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie.
 
Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c) l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attivita` dell’organo.

Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le aziende contraenti.
 
Bonus rottamazione ciclomotori e motocicli esteso a 60 kW
In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 Kw nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalita` indicate al comma 233 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` concesso un contributo di euro 500.

Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione
Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficolta` di ordine finanziario dell’impresa".
 
Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1º aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro.

In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e` autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.
 
La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalita` stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalita` di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

Incentivi per le assunzioni
Ai datori che non abbiano sospensioni del lavoro in atto, che assumono destinatari per il 2009 e il 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o a seguito di procedura concorsuale, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità che spetta al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

Incentivi solo a chi non delocalizza al di fuori dei Paese See
Gli incentivi per l'acquisto di auto, elettrodomestici e mobili, si applicano a quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni incentivati al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'efficacia di questa disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea.

Protocollo occupazione per le filiere incentivate
Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonche´ alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
 
Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Sostegno alle esportazioni

Per assicurare sostegno alle esportazioni una quota di 300 milioni di euro del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale  per finanziare a tasso agevolato programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee sarà utilizzato per finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Sostegno al tessile e al calzaturiero
Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell’attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operativita` delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l’anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sarà destinata per il 2009 alle imprese che operano nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove vi siano realizzate «opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque a uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi».
 
Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl incentivi, detterà le regole di attuazione della disposizione.

Sostegno alle piccole e medie imprese
Attraverso lo sblocco di fondi dalla Cassa depositi e prestiti, arriva un sostegno per le piccole e medie imprese. In pratica le operazioni della Cdp possono assumere «qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia».
In pratica si attiva il meccanismo con cui la Cdp può sbloccare 1,3 miliardi, in base all'intesa raggiunta ieri tra Governo e Confindustria. 

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