Agenzia Entrate: imposta sostitutiva light per cessione beni a soci
Dopo il primo documento esplicativo di giugno, le Entrate annunciano una nuova circolare per chiarire il funzionamento del regime agevolato per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci.
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La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una mini imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap per le società che entro il 30 settembre assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci. Con la circolare n. 26/E-2016 del 1° giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul funzionamento di tale regime agevolato.
Con il comunicato stampa del 7 settembre 2016, le Entrate spiegano che, successivamente alla pubblicazione di tale primo "documento di prassi", "gli operatori tecnici e professionali hanno posto ulteriori quesiti applicativi e richiesto chiarimenti su casi specifici". Richeste che, si legge sul comunicato dell'Agenzia, troveranno risposta in una seconda circolare, disponibile nei prossimi giorni sul sito delle Entrate.
Imposta light per cessione beni a soci: come funziona
Nei casi ordinari, spiega il Fisco, l’aliquota prevista è dell’8% della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto, mentre per le società non operative o in perdita sistematica l’imposta sostitutiva ha un’aliquota del 10,5%. Infine, per le imprese individuali che entro il 31 maggio scorso hanno scelto di escludere, con un semplice comportamento concludente, i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, l’imposta sostitutiva è pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.
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L’agevolazione, si legge sulla circolare, può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
L’imposta sostitutiva va versata in due tranche:
- il 60% entro il 30 novembre 2016.
- il 40% entro il 16 giugno 2017.
Le imprese possono fruire dell’agevolazione in relazione a:
- beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
- beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.
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