Entrate: no a bonus ricerca e sviluppo senza novita' e rischio finanziario
Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli investimenti in R&S devono essere caratterizzati dai requisiti della novità e del rischio finanziario e tecnico per poter accedere al credito di imposta ricerca e sviluppo.
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L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sull'ammissibilità di determinate spese ed attività aziendali al credito di imposta ricerca e sviluppo, l'agevolazione riconosciuta a tutte le imprese che effettuano investimenti in R&S, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Il bonus ricerca è concesso entro il tetto massimo annuale di 20 milioni di euro per beneficiario ed è commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
In particolare, l'incentivo è concesso in misura pari al 50 per cento dell’eccedenza riferibile ai costi per il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, alle spese per i contratti di ricerca extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative, nonché ai costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
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La richiesta di chiarimento
La risoluzione arriva in risposta all'interpello di una società che si occupa dell'organizzazione di eventi, manifestazioni fieristiche e attività congressuali, che ha avviato un programma di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory”.
Il programma è finalizzato ad integrare la catena logistica di produzione della fiera, includendo tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia ed efficienza, e ad avvicinare i servizi alle persone, creando servizi innovativi attraverso il cosiddetto “Internet of Things”.
Per realizzare tali obiettivi la società prevede un programma di ricerca e sviluppo che si concretizza nella progettazione, programmazione e realizzazione di software, servizi web, app e impianti tecnologici, di cui chiede di conoscere l'ammissibilità al bonus R&S.
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La risoluzione 46-2018 delle Entrate
La risposta dell'Agenzia, che riporta il parere del Ministero dello Sviluppo economico, esclude gli investimenti prospettati nell'interpello dal campo di applicazione del credito di imposta ricerca e sviluppo.
Le tecnologie oggetto dell'intervento, infatti, sono “già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma Industria 4.0”, spiega la risoluzione.
In pratica, continua l'Agenzia, quelle programmate dalla società sono ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, quindi in beni strumentali, materiali e immateriali, direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa.
Mancano quindi, per l'accesso al bonus, conclude la risoluzione, il requisito della novità e quello del rischio finanziario, nonché di insuccesso tecnico, indispensabili perchè gli investimenti possano qualificarsi come ricerca e sviluppo.
> Risoluzione n. 46 del 22 giugno 2018
Photo credit: U.S. Army RDECOM