Dlgs 105-2018: le novita' del correttivo al Codice del Terzo settore
Il decreto correttivo al Codice del Terzo settore arriva in Gazzetta ufficiale. Prorogato al 3 agosto 2019 il termine per l'adeguamento degli statuti.
> CdM – via libera a decreto correttivo Codice Terzo settore
Entra in vigore oggi, 11 settembre, il decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 che modifica il Codice del Terzo settore (dlgs 117-2017). Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino al 3 agosto 2019, anzichè fino a febbraio, per adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice.
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Tra le novità del provvedimento anche un maggiore allineamento tra gli adempimenti civilistici e quelli fiscali, permettendo ad esempio agli enti del Terzo settore non commerciali di indicare nel bilancio le attività di interesse generale e quelle secondarie, senza ricorrere ad un documento apposito come previsto inizialmente.
La natura delle attività di carattere secondario e strumentale potrà essere documentata nella relazione di missione oppure in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Con l'entrata in vigore del decreto si reintroduce poi l’esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.
Il correttivo rafforza inoltre la collaborazione tra Stato e Regioni, soprattutto in materia di utilizzo del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore, indica il numero minimo di associati necessario per la permanenza di un'associazione di promozione sociale o di un'organizzazione di volontariato e fa chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale.
Infine, il correttivo prevede l'accesso al regime agevolato previsto per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato anche per i privati che effettuino donazioni a trust o fondi speciali costituiti nell’ambito delle legge Dopo di noi n. 112 del 2016.
Diventa quindi possibile accedere alla detrazione al 35%, ferma restando la possibilità di continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato, anzichè entro il limite del 10% previsto per le organizzazioni di volontariato.
> Decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 – Gazzetta ufficiale del 10 settembre 2018
photo credit: Niccolò Caranti