Codice crisi impresa e insolvenza – il testo del dlgs n. 14-2019
In Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 14-2019 contenente il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge delega n. 115 del 2017.
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Il decreto legislativo n. 14-2019, approvato dal Consiglio dei Ministri a gennaio, arriva in Gazzetta ufficiale.
Il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, che si tratti di un consumatore, professionista o imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
L'obiettivo è consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e, allo stesso tempo, salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
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La prima novità del testo è la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagna alla parola “fallito”.
In secondo luogo, il Codice introduce un sistema di allerta per facilitare un'emersione rapida della crisi e facilitare il risanamento dell’impresa e il più elevato soddisfacimento possibile dei creditori. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si prevede la costituzione di un Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), con il compito di ricevere le segnalazioni, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Sul fronte delle procedure processuali, si stabilisce la trattazione unitaria e in via d'urgenza delle domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza e si riconosce priorità a quelle dirette a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
Il Codice riforma e semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale e prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali. Inoltre, il decreto armonizza le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.
Presso il Ministero della Giustizia si istituisce un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.
Complessi i termini di entrata in vigore del provvedimento: mentre una serie di articoli saranno operativi a partire dal 16 marzo 2019, la maggior parte delle nuove norme si applicherà dal 15 agosto 2020.
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