Sismabonus - due nuovi chiarimenti del Fisco
Il Fisco risponde a nuovi dubbi sul sismabonus, relativi alla cumulabilità dell’incentivo con i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici e alla possibilità di fruirne anche quando la documentazione richiesta non è inviata tempestivamente.
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Due dubbi, due risposte da parte del Fisco. Al centro, la detrazione fiscale per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, meglio nota come sismabonus.
Sismabonus: cos'è e come funziona
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90-2013: si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'arco temporale delle detrazioni al 31 dicembre 2021 e introdotto un sistema che quantifica il rischio sismico e i vantaggi ottenuti nell'esecuzione degli interventi. Un sistema che, di fatto, garantisce l'efficienza degli investimenti, sia dal punto di vista della sicurezza che dei benefici economici attesi.
La Manovra 2018 ha prorogato il sismabonus estendendolo anche alle case popolari. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires.
Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96mila euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
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L’incentivo è cumulabile con i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici?
Nella risposta 61/2019 il Fisco chiarisce che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non impedisce la fruizione del sismabonus per gli interventi successivi, volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio.
Malgrado la non cumulabilità tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici – regolate dalla Legge di bilancio 2017 – e “le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”, la risposta del Fisco arriva sulla base di una considerazione: la finalità dei lavori. Nel caso in questione, migliorare la stabilità delle costruzioni esistenti, rispetto appunto al rischio sismico.
Il ragionamento è anche sostenuto da un’ordinanza - la 60/2018, emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 - in cui viene espressamente riconosciuta la fruibilità del sismabonus per le spese relative a interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dai terremoti del 2016 e 2017.
Quindi, sostiene l’Agenzia, se la cumulabilità non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, a maggior ragione non può essere preclusa nel caso in cui il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori ormai conclusi.
Si può usufruire del sismabonus anche in caso di asseverazione tardiva?
Il secondo quesito riguarda la possibilità di usufruire del sismabonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati abilitati, anziché attraverso una Scia, attraverso un “permesso a costruire” a cui non è stata allegata l’asseverazione prevista dalla norma agevolativa.
L’istante precisa che l’asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti sarà presentata successivamente.
Nella risposta 64/2019 il Fisco chiarisce due punti fondamentali: l’agevolazione spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici; le modalità di accesso al beneficio e la classificazione dei diversi livelli di rischio sismico sono inequivocabilmente definiti dal decreto 58/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In particolare, in base all’articolo 3 del decreto:
- il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente l’intervento;
- il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la suddetta attestazione deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente;
- il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ultimati lavori e collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
- i suddetti documenti sono depositati presso lo sportello unico e consegnati in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dall’articolo 16, comma 1-quater, del Dl 63/2013.
Di conseguenza, nel caso in oggetto, non è possibile fruire del sismabonus, in quanto non vengono allegati contestualmente al titolo autorizzativo del progetto gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.