Bonus pubblicita' - Entrate, ecco il codice tributo per modello F24
L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su giornali quotidiani e periodici, emittenti televisive e radiofoniche, anche online.
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Previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017, il bonus pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione dopo la realizzazione dell’investimento pubblicitario incrementale.
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Come funziona il bonus pubblicità
Il bonus pubblicità è destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, e agli enti non commerciali, in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.
E' previsto inoltre l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 solo sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate. L'intensità dell'incentivo potrà essere elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e nel caso di startup innovative, una volta perfezionata con esito positivo la procedura di notifica della maggiorazione alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.
Codice tributo per modello F24
Con la risoluzione n. 41 dell'8 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus pubblicità.
Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento. L’agevolazione è utilizzabile nei limiti dei regolamenti comunitari richiamati dall’articolo 57-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017, relativi agli aiuti “de minimis”.
Il codice tributo per l'utilizzo del bonus pubblicità è: “6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.