Regime forfetario – Agenzia Entrate, cosa cambia con legge Bilancio 2019
Nella circolare n. 9-2019 dell'Agenzia delle Entrate tutti i chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del regime forfetario stabilite dalla legge di Bilancio.
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La legge di stabilità 2015 ha introdotto un regime fiscale agevolato, noto come regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, al fine di superare progressivamente le criticità derivanti dalla sovrapposizione di regimi agevolativi preesistenti destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato).
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L'ambito di applicazione del regime forfetario è stato modificato dalla legge di Bilancio 2019, che ha introdotto una soglia unica di ricavi e compensi più elevata, pari a 65mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata, precisando che in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, tale limite è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Inoltre, la manovra 2019 ha abrogato le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5mila euro) e ha riformulato le cause ostative all’applicazione del regime forfetario.
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I chiarimenti delle Entrate
Il regime forfetario, spiega la circolare n. 9 pubblicato il 10 aprile dall'Agenzia delle Entrate, si applica sia ai soggetti già in attività che a coloro che ne intraprendono una nuova e non prevede una scadenza legata agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica, ma dipende esclusivamente dal rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
In particolare, per quanto riguarda il limite dei ricavi, i 65mila euro vanno verificati con riferimento ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento: ad esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza e coloro che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa. Nel caso di attività iniziata nel corso dell'anno, il limite deve essere ragguagliato all’anno.
I diritti d’autore dovranno includersi nel calcolo della soglia dei 65mila euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, quindi solo se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Quanto alle cause ostative all'accesso al regime forfetario, l'Agenzia ribadisce l'incompatibilità con l'applicazione di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito e con il regime opzionale di tassazione agevolata Patent Box.
Inoltre, non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
Non possono avvalersi del regime agevolato anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
In questo caso, spiega la circolare, i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
I contribuenti, infine, possono sempre transitare dal regime semplificato o dal regime ordinario al forfetario, se in possesso dei requisiti per la sua applicazione, senza attendere il decorso di un triennio.
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> Circolare n. 9 del 10 aprile 2019
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