DL 101-2019: in Gazzetta il decreto su lavoro e crisi aziendali
In vigore il decreto-legge n. 101-2019 contenente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Tra le principali novità, le misure a tutela di particolari categorie di lavoratori, come i riders.
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Dalle misure per i riders alle aree di crisi, sono tante le misure contenute nel decreto salva Imprese o crisi aziendali, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 novembre ed entrato in vigore il giorno seguente.
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Riders e lavoratori che operano tramite piattaforme digitali
Il decreto n. 101-2019 va a modificare anche altri punti del Jobs Act inserendo le prestazioni di lavoro "organizzate mediante piattaforme anche digitali" tra i rapporti di lavoro subordinato. Ai fini del trattamento di lavoro, quindi, i riders verranno considerati dipendenti a meno che non abbiano un rapporto di collaborazione occasionale (fino a 5mila euro l’anno).
E ancora, il provvedimento prevede che i contratti individuali di lavoro vadano messi per iscritto. Se il datore di lavoro non rispetta questa norma il dipendente digitale può ottenere un risarcimento di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno e il cui valore dovrà tenere conto anche della gravità e della durata delle violazioni e il comportamento delle parti.
Il testo aumenta anche le tutele per gli iscritti alla gestione separata, in materia di malattia, con un’indennità di degenza ospedaliera che raddoppia, e stabilendo un congedo maternità retribuito a condizione che il lavoratore abbia versato almeno un mese di contribuzione alla gestione separata nei 12 mesi precedenti alla richiesta. Inoltre si chiarisce l’obbligo per il committente stipulare un’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, secondo i criteri dell’Inail. Queste norme, a differenza di quelle sul nuovo inquadramento contrattuale, saranno effettive a partire da 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
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Aree di crisi industriale
Nuove risorse verranno destinate a Sicilia e Sardegna per proseguire i trattamenti di integrazione salariale o mobilità in deroga dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa: un limite pari a 3,5 milioni di euro per la Sardegna, e 30 milioni per la Sicilia.
1,5 milioni di euro sono destinati ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e dell’indotto che, al 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi non siano percettori di reddito di cittadinanza.
Verrà inoltre potenziata la struttura di cooperazione tra il ministero dello Sviluppo economico e il ministero del Lavoro per le crisi di impresa. Le aziende potranno avere un'autorizzazione per riusare i rifiuti nell'ambito dell'economia circolare.
Risorse per la transizione energetica
Infine, il testo prevede due nuovi strumenti a sostegno della decarbonizzazione e della tutela del lavoro nelle aree in cui è prevista la chiusura di centrali a carbone.
In particolare, viene istituito un Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.
Con uno o più decreti adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del testo, il ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri dell’ambiente e dell'Economia, stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo.
Inoltre, fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, sono destinati al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il Ministero dello Sviluppo economico e disciplinare sempre con decreto MISE, adottato di concerto con MEF, Ministero dell’Ambiente e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Ai fondi sono destinati fino a 100 milioni per il 2020 e fino a 150 milioni annui dal 2021 provenienti dai proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra.
> Decreto-legge 101-2019 – Gazzetta ufficiale del 4 settembre 2019
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