Patent box: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Ecco cosa fare per accedere al regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, meglio noto come Patent box.
Patent box: decreto Crescita, chiarimenti sulla nuova procedura
Scopo dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate è rispondere ai dubbi sul Patent box, uno degli strumenti agevolativi del Piano nazionale Impresa 4.0.
Le risposte del Fisco sul Patent box
- Cosa fare per recuperare l’eccedenza
- Decreto Crescita: nuove modalità di fruizione del Patent box
- Precisazioni sulla marca temporale
- Tempistiche per le dichiarazioni integrative
- Chiarimenti sulla gestione dei marchi storici
Patent box, cosa fare per recuperare l’eccedenza
Con la risposta n. 498 del 23 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate illustra gli adempimenti dichiarativi da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell’eccedenza di credito spettante, in relazione al minor reddito imponibile realizzato, a seguito della stipula dell’accordo Patent box.
A sollecitare i chiarimenti, un’azienda che, negli anni 2015-2017, partecipava, come consolidata, assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato fiscale nazionale, venuto meno nel 2018, a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria: dal 1° gennaio di quell’anno, la società è fuoriuscita dal gruppo.
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La stessa, esercitando una nuova opzione, ha aderito, in qualità di capogruppo, già dal 2018, a un nuovo consolidato con le società partecipate già aderenti al precedente. Nell’anno in corso, ha siglato con il Fisco un accordo di ruling per la definizione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, in relazione ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019.
Per quanto riguarda gli ultimi due periodi d’imposta oggetto di accordo (2019 e 2018), l’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione prospettata dalla società interpellante:
- per il 2019, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello Redditi Sc 2020, che andrà presentato entro il prossimo 30 novembre,
- per il 2018, è possibile presentare – entro lo stesso termine del 30 novembre 2020 – una dichiarazione integrativa a favore, sia della società (Redditi Sc 2019) sia del consolidato (modello Cnm 2019). L’eventuale credito emergente è utilizzabile subito in compensazione.
Invece, relativamente ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, per evidenziare le variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo, la società può integrare le proprie dichiarazioni e la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello Cnm, in modo da far emergere la maggior eccedenza in capo all’ex consolidato. Tale credito, però, non è cedibile ai sensi dell’articolo 43-ter, Dpr n. 602-1973, mancando le condizioni richieste dalla disposizione normativa; infatti, il consolidato si è interrotto e la ex consolidante non fa più parte del gruppo.
In base a quanto previsto dall’articolo 124, comma 4, Tuir, è la ex controllante a poter disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, a poterne chiedere il rimborso o ad utilizzarlo in compensazione. La ex consolidante, se decide di chiedere il credito a rimborso, può cederlo alla società interpellante.
Se, invece, vuole utilizzarlo in compensazione, può trasferire alla società una somma compensativa, pari all’eccedenza trattenuta; ciò, tra l’altro, impedisce che si generino plusvalenze tassabili in capo alla ex consolidante, qualora la società, a suo tempo, abbia fornito risorse finanziarie per assolvere i debiti prodotti in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.
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Decreto Crescita: nuove modalità di fruizione del Patent box
Con la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione Patent box introdotte dall’articolo 4 del decreto Crescita (dl 34-2019), insieme a soluzioni interpretative che tengono conto dei contributi raccolti con la consultazione pubblica avviata lo scorso febbraio.
Il regime opzionale di tassazione agevolata Patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190-2014) - che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali relativi ad attività di ricerca e sviluppo - ha subito importanti modifiche con l’introduzione dell’articolo 4. Il contribuente, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, può infatti optare per l’autoliquidazione dell’agevolazione, previa predisposizione di idonea documentazione – il cosiddetto regime di autoliquidazione OD (oneri documentali) – e determinare in maniera autonoma il beneficio spettante, con l’indicazione diretta in dichiarazione.
La finalità della novità normativa è facilitare e rendere più veloce la fruizione dell’agevolazione da parte del contribuente, rinviando il momento di confronto con il Fisco alla successiva fase di controllo. A tale scopo, la rinnovata formula di legge prevede un meccanismo premiale, che introduce un’esimente sanzionatoria per dichiarazione infedele, in caso di rettifica del reddito agevolabile in sede di controllo, purché il corredo informativo predisposto superi il vaglio del giudizio di idoneità.
Il documento conferma che, nell'ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione del set informativo costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione OD, che consente, in alternativa all’accordo preventivo con il Fisco (ruling), di autoliquidare il beneficio in dichiarazione.
La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di tre anni. Nelle altre ipotesi di utilizzo, precisa la circolare, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, se la documentazione è ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.
La circolare fornisce anche precisazioni in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina e indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e quella sulla nuova “autoliquidazione” OD. Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata: mentre l’opzione Patent box ha una durata quinquennale, quella OD ha una durata annuale.
Inoltre, la sussistenza di un’opzione Patent box è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo, mentre la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti. Inoltre, l’opzione OD va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.
Particolare attenzione è rivolta alle soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del dl Crescita.
La circolare n. 28-2020 dedica un significativo approfondimento ai contenuti informativi che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso. La documentazione, nel dettaglio, viene concepita come un documento informativo unico, articolato in due sezioni (A e B), i cui contenuti esprimono i principali momenti in cui idealmente si sviluppa il processo di determinazione del reddito agevolabile.
In generale, quanto indicato nella sezione A ha la finalità di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con un focus particolare sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa. La sezione B, invece, contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.
A completare il quadro del contesto, nel documento viene dato spazio specifico alle modalità di fruizione del beneficio da parte delle micro, piccole e medie imprese (PMI), tra le quali di particolare rilievo appare quella che consente a tali categorie di imprese di modulare e adattare il set informativo costituente la documentazione alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati.
Prevista, infine, anche la possibilità di predisporre un pacchetto di documentazione semplificato, purché in grado di fornire informazioni in linea con quelle stabilite.
Con la risposta n. 27 dell’8 gennaio 2021, l'Agenzia della entrate ha chiarito poi che la nuova disciplina patent box non è applicabile, in linea di principio, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del decreto che, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019.
Precisazioni sulla marca temporale
Interpellata da una PMI innovativa, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 73 del 2 febbraio 2021, fa chiarezza sui beni immateriali ammessi al regime agevolativo del Patent box. Nel dettaglio il quesito riguarda un software originale, sviluppato internamente dalla ditta, per il quale la PMI intende fruire del beneficio fiscale tramite “autoliquidazione” (come previsto dall'articolo 4 del decreto Crescita).
Per applicare la tassazione agevolata occorre che i software originali siano protetti da copyright e, a tal fine, l’impresa a maggio ha presentato richiesta di registrazione presso il Pubblico registro del software presso la Siae senza avere ancora ottenuto, nonostante i 60 giorni trascorsi, il certificato di avvenuta registrazione.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la PMI possa apporre la marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva che attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare tale bene immateriale come opera dell'ingegno, conservando la piena efficacia della documentazione ai fini dell’agevolazione, entro il maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione dei redditi tardiva.
Tempistiche per le dichiarazioni integrative
Con la risoluzione n. 9/E del 10 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza su tempi e modalità per le dichiarazioni integrative.
Le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito degli accordi di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative Irpef/Ires e Irap, relative al 2016, scontando le aliquote previste per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istanza di rimborso.
Inoltre, si adotta il principio di cassa come criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria Irap dall’Ires, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa Irap “a favore”.
Chiarimenti sulla gestione dei marchi storici
L’impresa che ha sottoscritto nel 2019 un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per accedere al Patent box, la quale constata che, nel periodo d'imposta 2015, lo sfruttamento economico del marchio storico ha generato una perdita, può rinviare gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.
Lo specifica l'Agenzia delle Entrate - interpellata da un'azienda - nella risposta n. 374 del 25 maggio 2021.