Assegni familiari e bonus mamma: importi confermati anche nel 2021
Un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma anche per il 2021 gli stessi importi erogati dai Comuni lo scorso anno per gli assegni familiari e il bonus maternità.
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Ad essere confermati rispetto ai valori del 2020 sono sia le soglie ISEE che il valore del beneficio relativo agli assegni familiari e al bonus maternità 2021 erogati dai Comuni. Nello specifico, i valori ISEE da rispettare che restano fissati nel primo caso a 8.788,99 euro e nel secondo a 17.416,66 euro; gli importi erogati, invece, restano pari, rispettivamente, a 145,14 euro e 348,12 euro.
L’aggiornamento degli importi è dovuto alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che, per l’anno 2020, è risultata pari allo -0,3%; per tale ragione, la legge di stabilità 2016 stabilisce che quando questo indice è negativo, non si ha un ribasso degli importi, ma questi rimangono invariati.
A chi spetta l'assegno nuclei familiari numerosi?
L'assegno per il nucleo familiare dei Comuni, anche noto come Assegno al Nucleo Familiare (ANF), è un assegno, concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Nello specifico, il beneficio spetta a:
- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2020 pari a 8.788,99 euro);
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.
L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità. Per l’anno 2020 l’importo - adesso confermato anche per il 2021 - era pari in misura intera a 145,14 euro mensili.
La domanda va presentata al comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’ANF.
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Cos'è il bonus maternità
Il bonus maternità è un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Anche le madri lavoratrici possono chiedere l’assegno in due casi: se non ha diritto all’indennità di maternità dell’INPS oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Inoltre, se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, è possibile beneficiare del bonus in misura ridotta.
Nello specifico, il bonus è rivolto a:
- cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: carta di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L’assegno spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio, pari a 17.416,66 euro per il 2020.
L'importo dell'assegno ammonta in misura intera a 348,12 euro in caso di madre non è lavoratrice. In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’INPS oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’INPS oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza.
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.