MUR, nuove regole per il finanziamento di progetti internazionali di ricerca
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha stabilito la nuova cornice di regole comuni per la gestione di progetti internazionali di ricerca finanziati con risorse nazionali ed europee, individuando i potenziali beneficiari, le linee di intervento ammissibili, gli strumenti di sostegno previsti e le procedure di accesso alle agevolazioni.
Finanziamenti ricerca: le nuove opportunità per la cooperazione internazionale
Con il decreto ministeriale n. 1573/2024, il MUR regolamenta infatti "la concessione di finanziamenti pubblici nell’ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell’ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l’uso dei fondi europei".
La nuova disciplina, quindi, ha come obiettivo quello di fornire indicazioni puntuali sul finanziamento delle iniziative di cooperazione internazionale nel campo della ricerca a valere su diversi fondi nazionali ed europei. Questi interventi di sostegno, infatti, possono essere realizzati grazie alle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), ma anche dei fondi dell’Unione Europea a valere sul conto IGRUE, dei Fondi strutturali
e di investimento europei (Fondi SIE), nonché attingendo a Fondi gestiti dal Ministero e a risorse derivanti da altri Fondi nazionali e internazionali.
Finanziamenti ricerca, chi può accedere ai contributi?
Ampia la platea di soggetti che possono accedere alle agevolazioni previste per i progetti internazionali di ricerca sostenuti con risorse nazionali ed europee. In particolare, sono ammissibili al finanziamento:
- le imprese,
- le università,
- gli enti e gli organismi di ricerca,
- le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da una serie di enti di ricerca tra cui il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti di questo elenco o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma.
Unica condizione necessaria comune a tutti i beneficiari: essere residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Come viene specificato nel regolamento, la domanda di finanziamento deve essere presentata da un Partenariato avente un 'Soggetto Capofila'. In base a quanto stabilito nell'Avviso integrativo nazionale, possono essere inclusi nel consorzio anche altri soggetti ammissibili, specificati ulteriori requisiti per l’individuazione del Capofila e per la composizione del Partenariato, nonché può essere definito il numero massimo di proposte a cui un soggetto può partecipare.
Ricerca internazionale, quali sono gli interventi ammissibili?
Il decreto ministeriale n. 1573/2024 individua due specifiche linee di intervento ammissibili ai finanziamenti. Nel dettaglio:
- interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
- interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.
Queste azioni verranno realizzate secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati, e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal regolamento di riferimento e dai singoli Avvisi integrativi.
Contributi a fondo perduto, costi ammissibili e durata dei progetti
La forma di aiuto prevista per sostenere i progetti internazionali di ricerca è quella del contributo a fondo perduto. Qualora i finanziamenti ai soggetti beneficiari dovessero configurare, in tutto o in parte, un aiuto di Stato (ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE), le intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, le spese ammissibili e ogni altra disposizione in merito sono definite nei singoli bandi/avvisi secondo modalità compatibili con i limiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione (conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii).
Restando in questa cornice, il regolamento definisce come ammissibili "i costi effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento 651/2014, così come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01 e ss.mm.ii., in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale. Nel rispetto di questi limiti generali, sono ammessi i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi".
I dettagli sulla durata dei progetti saranno definiti nei singoli Avvisi integrativi o, quando non presenti, nei bandi internazionali. È possibile concedere la proroga per la realizzazione delle attività progettuali, la cui conclusione deve, tuttavia, avvenire entro la data di chiusura del progetto internazionale. L’istanza di proroga deve essere inoltrata alla Struttura di gestione internazionale e al MUR.
Come si presenta domanda per i finanziamenti MUR?
La governance degli iniziative di cooperazione internazionale è duplice. Da un lato c'è la Struttura di gestione internazionale, che predispone e pubblica il bando internazionale nel quale si stabiliscono le condizioni generali di partecipazione valide per tutti i proponenti di tutte le nazioni partecipanti. Il testo di ciascuna call contiene, di norma, un allegato in cui sono riassunte le principali norme nazionali (ossia il 'National annex'), che devono essere rispettate dai singoli partecipanti.
D'altra parte, il Ministero dell'Università e della Ricerca, laddove necessario, pubblica un Avviso Integrativo nazionale che individua le condizioni per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei soggetti italiani ad integrazione del bando internazionale, con elementi di esclusiva pertinenza nazionale. Questo documento contiene una serie di elementi tra cui: attività, soggetti e costi ammissibili; disponibilità finanziarie; forme e intensità delle agevolazioni; modalità e termini di presentazione domande; erogazione dei finanziamenti; variazioni; ulteriori informazioni.
Guardando alle modalità di partecipazione, il regolamento stabilisce che contestualmente alla presentazione dei progetti a livello internazionale, i soggetti italiani che compongono i raggruppamenti transnazionali devono presentare domanda di finanziamento al MUR in risposta alla pubblicazione dell’Avviso integrativo e/o del National annex allegato al bando internazionale.
Le modalità di invio delle istanze sono definite in coerenza con le corrispondenti modalità previste dai bandi internazionali. Quindi, nei bandi internazionali che prevedano la presentazione delle proposte in due fasi successive - c.d. 'pre-proposal' e 'full proposal' - anche la documentazione nazionale sarà similmente richiesta in due fasi successive. In tal caso, alla scadenza della prima fase il Capofila dovrà presentare una domanda preliminare da completare entro la scadenza della seconda fase.
Relativamente ai meccanismi di valutazione, infine, la Struttura di gestione internazionale effettua l'analisi tecnico-scientifica dei progetti ammissibili e, anche all’esito di eventuali negoziazioni e/o riconfigurazioni dei progetti, definisce e comunica al Ministero la graduatoria di merito (nota come 'Ranking List') e l’elenco dei progetti selezionati per il finanziamento in base ai criteri di valutazione e selezione prestabiliti dalla call. Il dicastero, preso atto degli esiti, avvia le procedure nazionali di ammissione al finanziamento.