Legge 488/92: decadenza agevolazioni, il decreto del 14 settembre 2012 con l'elenco delle imprese

EuroIl ministero dello Sviluppo economico ha stabilito - tramite decreto del 14 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 settembre - la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria a gruppi di imprese ai sensi della legge 488/1992. In questo modo, viene disimpegnato un importo pari a 90,5 milioni di euro.

La decisione del Mse attua quanto stabilito dal decreto Legislativo 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese e fa seguito a un precedente decreto, del 13 luglio 2012, con cui il ministero aveva individuato 35 aziende che, alla data di entrata in vigore della norma, non avevano avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma agevolato.

La scadenza per eventuali ricorsi al competente T.A.R. o al Presidente della Repubblica è fissata, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 14 settembre 2012

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con  la  legge
n. 488/1992. (12A10011) 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96; 
  Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente  il  testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi
della predetta legge n. 488/1992; 
  Visto l'art. 8-bis, della legge  3  agosto  2007,  n.  127  recante
disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi d'impresa; 
  Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del
20 ottobre 1995 e successive modifiche ed  integrazioni,  il  decreto
ministeriale del 1°  febbraio  2006  ed  il  decreto  ministeriale  3
dicembre 2008, nonche' le relative circolari applicative; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29  comma
2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei  procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui all'art.  1  del  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data  di  entrata
in vigore del decreto-legge medesimo non  sia  stata  avanzata  dalle
imprese  destinatarie  delle   agevolazioni   alcuna   richiesta   di
erogazione  per  stato  di  avanzamento   della   realizzazione   del
programma,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  accerta,   con
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, la  decadenza  dai  benefici  per  un  insieme  di  imprese
interessate; 
  Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco,
che  costituisce  parte  integrante  e   sostanziale   del   presente
provvedimento,  non  sono  state  richieste,  per  il  tramite  delle
relative banche concessionarie,  erogazioni  a  titolo  di  stato  di
avanzamento; 
  Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni  per  procedere
alla revoca delle agevolazioni, concesse in  via  provvisoria  con  i
provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco; 
  Dato  atto  che,  in   applicazione   della   suddetta   previsione
legislativa,  non  si   procedera'   alla   notifica   del   presente
provvedimento alle singole  imprese,  ma  che  la  pubblicita'  sara'
assicurata  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana; 
  Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
del 15 febbraio 2012, e'  stato  conferito  l'incarico  di  direttore
generale  per  incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali  del
Dipartimento sviluppo e coesione economica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Revoca 
 
  1. Per le motivazioni  riportate  in  premessa,  sono  revocate  le
agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  alle  imprese   indicate
nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e  sostanziale
del presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                    Incameramento della cauzione 
 
  1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la  banca  concessionaria
non  abbia  ancora  provveduto,  e'  disposto  l'incameramento  della
cauzione di cui all'art. 5, comma 4-bis del decreto  ministeriale  n.
527/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
              Versamento in contabilita' fuori bilancio 
 
  1.  L'importo  di  euro  90.571.309,90  disimpegnato  in  esito  al
presente   provvedimento   ritorna   nella    disponibilita'    della
contabilita' fuori bilancio n. 1726 «Intervento aree depresse». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                     Clausola di ricorribilita' 
 
  1. Avverso  il  presente  provvedimento,  per  lesione  di  pretesi
interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale
al competente T.A.R., ovvero, in alternativa,  ricorso  straordinario
al Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro  60  e  120
giorni,  dalla  data  dell'avvenuta  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  L'autorita'  giurisdizionale
ordinaria e', invece, competente per lesione di diritti soggettivi. 
    Roma, 14 settembre 2012 
 
                                       Il direttore generale: Sappino 

Parte di provvedimento in formato grafico

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