Risoluzione 22/E 2013 - Riqualificazione energetica: detrazione fiscale anche per impianti fotovoltaici residenziali
Il decreto-legge 201/2011 ha introdotto la detrazione fiscale del 36% per le spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, fino a un costo massimo di 48mila euro. Ma il decreto-legge Sviluppo (dl 83/2012) ha previsto una detrazione maggiorata fino al 50%, su un importo massimo pari a 96mila euro, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 ed entro il prossimo 30 giugno. E secondo quanto chiarito il 2 aprile dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E, anche l'installazione di impianti fovoltaici per uso domestico dà diritto all'incentivo.
- Decreto legge 201-2011 con il testo della manovra Monti
- Dl 83-2012 Sviluppo: in Gazzetta la Legge di conversione n. 134-2012
Detrazione fiscale per impianti fotovoltaici
Perchè si abbia diritto alla detrazione fiscale, ha spiegato l'Agenzia, l’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente e l'energia elettrica prodotta deve essere utilizzata per fini domestici.
Non si è invece ammessi al beneficio se l’energia prodotta in eccesso viene ceduta a fini commerciali, sia nel caso in cui l’impianto non sia al servizio dell’abitazione, che nel caso di potenza superiore ai 20 kw.
Documentazione per accedere all'incentivo
Per fruire della detrazione fiscale il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico e le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia - o apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non previste -, mentre non è necessario che documenti l’entità del risparmio conseguito mediante l'intervento di riqualificazione energetica.