Lavoro – chiarimenti INPS su apprendistato professionalizzante

Apprendistato professionalizzanteIstruzioni sul regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione

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Con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017 l’INPS ha fornito indicazioni per favorire l’applicazione omogenea del regime contributivo nei casi di assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione, alla luce del decreto legislativo n. 81-2015 e delle norme in materia di mobilità previste dalla legge n. 92 del 2012.

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Assunzioni beneficiari di trattamenti di mobilità e disoccupazione

In base al d.lgs. n. 81 del 2015, è possibile assumere con apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione usufruendo del relativo regime contributivo, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

In particolare, il regime contributivo per i beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante può essere così sintetizzato:

  • si applica la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti per i primi 18 mesi dall’assunzione (10% della retribuzione imponibile); non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 1, comma 773, legge n. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove;
  • non si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI;
  • non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 per promuovere l’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità;
  • si applica l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%) per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
  • si esclude la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
  • si prevede l'incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

Riepilogando:

  • nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista);
  • al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato;
  • al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato previsto anche nei confronti dei lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione, quale:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi),
  • indennità speciale di disoccupazione edile,
  • indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

In questo caso il regime contributivo prevede:

  • nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile non), aliquota complessiva per i datori di lavoro con più di nove dipendenti pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista); per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non);
  • al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore sono dovute in misura piena.

Con il messaggio l'INPS ha introdotto anche un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da parte delle aziende, con una serie di istruzioni operative per tali comunicazioni.

> Messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017

Photo credit: Foter.com

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