Fondo di Garanzia per le PMI: proroga per la sospensione dei finanziamenti
L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.
La Circolare operativa n. 560 del 2 ottobre 2009 conferma che la proroga della scadenza, per la sola variazione della durata, sarà concessa senza
- ulteriori valutazioni da parte del Comitato di Gestione del Fondo;
- il versamento di commissioni aggiuntive da parte dei soggetti richiedenti.
Per ottenere il rinvio dei termini i soggetti richiedenti (banche, intermediari finanziari, confidi o altri fondi di garanzia) dovranno comunicare la variazione della durata del finanziamento attraverso l’apposito modulo allegato alla Circolare entro sei mesi dalla data di sospensione dei pagamenti a mezzo raccomandata A.R. (indirizzata a MCC SpA, Via Piemonte, 51 - 00187 Roma) o a mezzo fax (al numero 06.4791.2557).
Presto disponibile anche la possibilità di presentare la comunicazione della variazione della durata dell'operazione garantita tramite la piattaforma web.
Circolare MCC n. 560 del 2.10.2009
Comunicazione di variazione della durata della garanzia su operazioni ammesse ai benefici di cui all’Avviso Comune (All. 13)
ABI - Sospensione debiti Pmi