Ricostruzione Centro Italia - contributi per danni lievi e ripristino scuole
Pubblicati in GURI due provvedimenti relativi alle attività di ricostruzione nelle aree coinvolte dal sisma del Centro Italia. Tutto quello che c'è da sapere sulla riparazione di danni lievi e sul ripristino degli edifici scolastici.
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Le ordinanze n. 44 e n. 43 del 15 dicembre 2017, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, riguardano, rispettivamente, le attività di riparazione di edifici - sia pubblici che privati - con danni lievi e la ricostruzione delle strutture scolastiche per il ripristo delle normali attività didattiche nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Riparazione di edifici con danni lievi
L’ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 definisce i criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi. In particolare, vengono modificati alcuni punti dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, già in parte modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017.
L’ordinanza n. 44 stabilisce nello specifico che, ai fini della determinazione del contributo per gli interventi immediati su interi edifici che hanno riportato danni lievi, il costo dell'intervento comprenda, oltre alle spese tecniche e agli eventuali compensi dell'amministratore di condominio, i costi sostenuti per:
- le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari,
- le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza,
- la riparazione dei danni,
- il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio.
Inoltre, l’ordinanza stabilisce che per gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale e per quelli a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (quali alberghi e agriturismi), i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse.
Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse, si legge nel provvedimento, sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.
Sono ammessi a contributo solo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle Norme tecniche per le costruzioni - e alla relativa circolare applicativa - necessari alla riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio. Tale riduzione della vulnerabilità, conclude l’ordinanza, viene perseguita mediante l’applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre o eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati in uno specifico allegato dell’ordinanza.
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Ricostruzione di edifici scolastici
L’Ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 disciplina, invece, le modalità di erogazione dei contributi per le attività di ricostruzione finalizzate al ripristino del normale svolgimento dell’attività scolastica nei territori colpiti dal sisma, di cui all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per le stesse finalità.
L’ordinanza stabilisce che, entro il 31 gennaio 2018, i Comuni e le Province proprietari degli edifici scolastici da ricostruire in seguito al sisma provvedano a trasmettere al Commissario straordinario per la ricostruzione tutta la documentazione relativa a:
- attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio scolastico e di redazione della relativa relazione geotecnica/geologica,
- attività di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie,
- attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
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Dal canto suo, il Commissario straordinario, effettuate le necessarie verifiche, adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 e, entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di adozione, provvede alla liquidazione dell'importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilità di Comuni e Province stessi.
Per gli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario straordinario ed ammessi a contributo, l'entità del contributo erogato sarà al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici eventualmente percepiti per le stesse finalità.
Le disposizioni, si legge infine nell'ordinanza, hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017.