Incentivi rinnovabili - arriva delibera per isole non interconnesse
L’Autorità dell’Energia pubblica l’attesa delibera che definisce la remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse.
> Cosa prevede il ddl per lo sviluppo delle isole minori
Arriva l’atteso provvedimento di ARERA in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 febbraio 2017 che intende dare maggiore sicurezza e sostenibilità ai sistemi energetici delle isole minori, promuovendo le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
La delibera definisce la remunerazione spettante ai produttori di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, nonché le relative modalità di accesso.
Cosa prevede il decreto MISE
Il testo individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce gli obiettivi minimi di sviluppo dell’utilizzo delle rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020:
- installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling, per ciascuna isola. Concorre a tale obiettivo l’installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria; a tali fini, si assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore equivale all’installazione di 2 metri quadri di solare termico. Gli interventi possono essere eseguiti dalle società elettriche o da soggetti terzi;
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica, alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente; tali impianti possono essere asserviti a specifiche utenze, inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero immissione nella rete di tutta l’energia elettrica prodotta.
Le disposizioni del decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 si applicano sul territorio delle isole:
- isole dell’arcipelago Toscano: Capraia e Giglio;
- isole Ponziane: Ponza e Ventotene;
- isole dell’arcipelago Campano: Capri;
- isole Tremiti (o Diomedèe): Tremiti;
- isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano;
- Ustica;
- isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo;
- Pantelleria;
- isole Pelagie: Lampedusa e Linosa.
La delibera ARERA
Dopo gli orientamenti di marzo in merito alle condizioni per la remunerazione delle rinnovabili nelle isole minori non interconnesse, la delibera n. 558 del 6 novembre 2018, pubblicata da ARERA il 14 novembre, definisce le tariffe dell’atteso sistema italiano di remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse.
Impianti di produzione di energia elettrica
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la remunerazione spetta solo all’energia elettrica prodotta da impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del presente provvedimento, compresi i potenziamenti e le riattivazioni.
Non trova invece applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/11).
Il periodo di diritto alla remunerazione è di vent’anni, considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete o a seguito di eventi calamitosi.
La remunerazione è alternativa all’accesso ai regimi commerciali di ritiro dedicato e di scambio sul posto, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici.
La remunerazione è di tipo feed in tariff per la quota di energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete (pari alla tariffa base), e di tipo feed in premium per la quota di energia elettrica incentivata istantaneamente consumata in sito (pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa base e il valore attribuito all’energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito).
Nel caso di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, per l’intera quantità di energia elettrica prodotta netta il GSE eroga un premio ulteriore alla remunerazione spettante, pari a 14 €/MWh. In caso di riattivazioni, la tariffa base è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,8.
Impianti di produzione di energia termica
Nel caso di impianti di produzione di energia termica, la remunerazione definita dal provvedimento spetta solo:
- all’energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il solar cooling entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento (la remunerazione spettante è pari al minimo tra il valore e il 65% della spesa sostenuta per l’acquisto);
- alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento: la remunerazione spettante è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto, nel limite massimo di 500 euro per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri o di 850 euro per prodotti con capacità superiore a 150 litri.
Anche in questo caso, la remunerazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici.
Il ruolo del GSE
Il GSE definisce lo schema di istanza e le modalità operative per la richiesta della remunerazione prevista ed effettua controlli e verifiche in relazione agli impianti ammessi a beneficiare dei meccanismi di remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili.