Sismabonus - dal Governo chiarimenti su cessione del credito
Rispondendo a un’interrogazione, il sottosegretario del MEF Alessio Mattia Villarosa chiarisce le modalità di applicazione in materia di cessione del credito per la detrazione che va sotto il nome di sismabonus.
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La possibilità di cedere la detrazione prevista dal decreto legge n. 63-2013, il cosiddetto sismabonus, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese per gli interventi antisismici, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
E’ il primo chiarimento fornito dal sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle finanze Alessio Mattia Villarosa rispondendo in risposta all’interrogazione presentata dal deputato Francesco Acquaroli (FI).
Sismabonus: cos'è e come funziona
Di sismabonus si parla per la prima volta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella legge 90-2013: si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'arco temporale delle detrazioni al 31 dicembre 2021 e introdotto un sistema che quantifica il rischio sismico e i vantaggi ottenuti nell'esecuzione degli interventi. Un sistema che, di fatto, garantisce l'efficienza degli investimenti, sia dal punto di vista della sicurezza che dei benefici economici attesi.
La Manovra 2018 ha prorogato il sismabonus estendendolo anche alle case popolari. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires.
Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96mila euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Le domande al Governo
Nell’interrogazione il deputato forzista chiedeva al Governo di chiarire una serie di dubbi in merito alla detrazione. Nello specifico:
- se e quando sarà pubblicata la guida specifica annunciata dall'Agenzia delle entrate;
- quale sia l'ambito dei soggetti interessati alla cessione del credito;
- se il credito in questione possa essere utilizzato in compensazione con qualsiasi credito fiscale;
- quali iniziative intenda intraprendere per chiarire e semplificare gli adempimenti burocratici del sismabonus che stanno creando difficoltà applicative anche nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia.
La risposta del Governo
Il chiarimento fornito dal sottosegretario del MEF cita una serie di provvedimenti del Fisco in merito al sismabonus.
A partire dalla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 contenente la “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017” riepilogativa degli oneri detraibili e deducibili, nonché dei crediti di imposta che possono essere fatti valere in dichiarazione, con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, tra l’altro, in ordine all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della detrazione fiscale spettante per gli interventi antisismici.
Inoltre, con le successive circolari n. 11/E del 18 maggio e 17/E del 23 luglio 2018 è stato chiarito, in riferimento ai soggetti interessati dalla cessione, che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta.
La possibilità di cedere la detrazione, quindi, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La cessione riguarda, inoltre, i soggetti IRES nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, le circolari richiamano i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti) nonché, infine, banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
Quanto all’individuazione degli “altri soggetti privati”, il Fisco, in adesione ai pareri forniti al riguardo dalla Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione come ad esempio, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.
Per quanto attiene, infine, alle modalità di utilizzo del credito, Villarosa fa presente che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017, è stato chiarito che lo stesso può essere utilizzato in compensazione secondo le regole dettate dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.